Avamprogetto OAsi2

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 22 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

Ordinanza 2 sull'asilo

2

L’autorità che ha messo al sicuro i valori patrimoniali deve versarli in franchi svizzeri all’Ufficio federale.

3

I valori patrimoniali la cui messa al sicuro e il cui versamento all’Ufficio federale sono avvenuti dopo la fine dell’obbligo di pagare il contributo speciale giusta l’articolo 10 capoverso 2, nonché altri importi versati erroneamente, sono restituiti all’autorità che ha effettuato i versamenti. Quest’ultima è tenuta a trasmettere il denaro restituito alla persona avente diritto.

4

L’importo ai sensi dell’articolo 87 capoverso 2 lettera c della legge ascende a 1000 franchi.

Art. 17 Computo dei valori patrimoniali prelevati sull’obbligo di pagare il

contributo speciale

I valori patrimoniali prelevati sono versati sul conto di cui all’articolo 11 e interamente computati sul contributo speciale da versare.

Art. 18 Restituzione dei valori patrimoniali prelevati

(art. 87 cpv. 5)

1

Prima della partenza, il richiedente l’asilo o la persona bisognosa di protezione che lascia autonomamente la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d’asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria, può chiedere ai terzi incaricati dall’Ufficio federale la restituzione dei valori patrimoniali prelevati.

2 Il capoverso 1 si applica anche alla persona ammessa provvisoriamente che lascia autonomamente la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d’asilo o dalla disposizione dell’ammissione provvisoria.

3 Di regola i valori patrimoniali prelevati o il loro valore attuale, sono consegnati in contanti all’aeroporto al momento della partenza. Su domanda, l’importo dovuto può essere versato all’estero a partenza avvenuta.

4

La domanda di restituzione dei valori patrimoniali prelevati può essere inoltrata dall’avente diritto anche dall’estero. Con la domanda dev’essere dimostrata l’osservanza del termine giusta l’articolo 87 capoverso 5 della legge. Tale dimostrazione è data segnatamente mediante:

1. la consegna entro i termini stabiliti della carta di frontiera;

2. la conferma della partenza, entro i termini stabiliti, sotto controllo della competente autorità cantonale;

3. la prova del ritorno, entro i termini stabiliti, nel Paese d’origine o di provenienza; o

4. la prova della partenza, entro i termini stabiliti, dalla Svizzera e di un’autorizzazione di soggiorno in uno Stato terzo.

La domanda deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

1. l’ufficio di pagamento valido;

2. l’indirizzo postale;