Avamprogetto OAsi2

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 22 pagine

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Ordinanza 2 sull'asilo

Art. 12 Sistema d’informazione per il contributo speciale

(art. 3 e 4 LSISA8)

1

L’Ufficio federale gestisce un sistema d’informazione per il contributo speciale finalizzato alla gestione del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali giusta gli articoli 86 e 87 della legge.

2

Il sistema d’informazione per il contributo speciale contiene i dati seguenti:

a. cognomi, nomi, indirizzo e lingua di corrispondenza di richiedenti l’asilo, persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e di persone ammesse provvisoriamente nonché del loro datore di lavoro;

b. numero personale e numero dell’azienda SIMIC;

c. versamenti del contributo speciale e dei valori patrimoniali prelevati;

d. dati relativi ai pagamenti e alla gestione della procedura d’ingiunzione, quali pagamenti pendenti, tasse d’ingiunzione e multe.

3

Hanno accesso ai dati del sistema d’informazione per il contributo speciale i collaboratori dell’Ufficio federale incaricati della riscossione e della gestione del contributo speciale e del prelevamento di beni patrimoniali, i terzi ai quali è delegato l’adempimento di tali compiti giusta l’articolo 86 capoverso 5 della legge nonché il Tribunale amministrativo federale.

Titolo precedente l’art. 13

Sezione 2: Contributo speciale dedotto dal reddito del lavoro

Art. 13 Deduzioni salariali e loro versamento

(art. 86 cpv. 2, 3 e 4 LAsi)

1

I datori di lavoro detraggono il 10 per cento del reddito del lavoro da ogni versamento di salario. Di norma trasferiscono ogni trimestre tali deduzioni salariali sul conto giusta l’articolo 11. Sono fatte salve prescrizioni divergenti dell’Ufficio federale. Con la concessione o la proroga di un’autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa, l’autorità cantonale rende attenti a tale obbligo.

2

Di regola è considerato reddito del lavoro il salario determinante secondo l’artico-9

lo 5 LAVS .

3

Non è considerato reddito del lavoro ai sensi del capoverso 2 il reddito sostitutivo che ascende a meno del 100 per cento del salario dell’ultima attività lucrativa determinante, segnatamente le prestazioni previste giusta la legge federale del 25 giugno

10

1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) nonché giusta la legge

11

federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI). Lo stesso vale per gli indennizzi per impieghi per i quali non occorrono permessi individuali di lavoro. L’Ufficio federale può definire ulteriori eccezioni.

8 RS 142.51

9 RS 831.10

10 RS 837.0

11 RS 831.20