Avamprogetto OAsi2

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 22 pagine

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Ordinanza 2 sull'asilo

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I terzi incaricati dall’Ufficio federale possono periodicamente inviare alle persone soggette all’obbligo di pagare il contributo speciale gli estratti affinché verifichino l’esattezza delle deduzioni salariali e del loro versamento.

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Le persone soggette all’obbligo di pagare il contributo speciale sono obbligate a verificare l’esattezza e la completezza degli estratti conto loro inviati.

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Le persone soggette all’obbligo di pagare il contributo speciale che non riconoscono l’esattezza e la completezza delle registrazioni relative al loro estratto conto devono comunicare il loro disaccordo ai terzi incaricati dall’Ufficio federale entro 30 giorni dalla ricezione dell’estratto conto allegando i pertinenti mezzi di prova.

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Se non è stato inviato un estratto conto alla persona soggetta all’obbligo di pagare il contributo speciale o se è inoltrata denuncia giusta il capoverso 4, le deduzioni salariali che non sono state versate dal datore di lavoro sul conto di cui all’articolo 11 sono computate sull’obbligo di pagare il contributo speciale.

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Se in seguito all’invio di un estratto conto nessuna denuncia è inoltrata giusta il capoverso 4, le rettifiche successive di errori fatte valere sono computate sull’obbligo di pagare il contributo speciale soltanto se:

a. l’inesattezza di tali registrazioni è manifesta o pienamente comprovata; e

b. le deduzioni salariali che il datore di lavoro non ha versato sul conto di cui all’articolo 11 sono ottenibili.

Art. 15 Misure di diritto amministrativo

(art. 86 cpv. 4 LAsi)

Le infrazioni commesse dai datori di lavoro contro l’articolo 13 sono sanzionate dall’Ufficio federale segnatamente con:

a. la riduzione del ritmo di versamento secondo l’articolo 13 capoverso 1;

b. la comunicazione alla competente autorità cantonale d’autorizzazione affinché prenda misure ai sensi dell’articolo 122 LStr12;

c. la denuncia ai sensi delle disposizioni penali del capitolo 10 della legge;

d. la multa disciplinare giusta l’articolo 116a della legge.

Titolo precedente l’art. 16

Sezione 3: Prelevamento di beni patrimoniali

Art. 16 Beni patrimoniali prelevabili

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Per valori patrimoniali ai sensi dell’articolo 87 della legge s’intendono le somme di denaro contante, gli oggetti di valore monetario e i valori immateriali quali averi bancari. Eventuali perdite di valuta e di valore sono a carico delle persone soggette all’obbligo di pagare il contributo speciale.

12 RS 142.20