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Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 22 pagine

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Ordinanza 2 sull'asilo

Titolo precedente l’art. 8

Capitolo 2: Rimborso, contributo speciale e prelevamento di valori patrimoniali

(art. 85–87 LAsi, art. 88 LStr)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 8 Rimborso

(art. 85, 86 cpv. 1, 87, art. 88 LStr)

1 Il rimborso di prestazioni di aiuto sociale che una persona ha percepito in quanto rifugiato o persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora è retto dal diritto cantonale. Il Cantone fa valere il diritto al rimborso. I rimborsi effettuati vanno accreditati a favore della Confederazione secondo l’ammontare degli esborsi da essa indennizzati al Cantone. Tali rimborsi sono effettuati analogamente ai prin-

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cipi dell’articolo 87 del Codice delle obbligazioni .

2 Le spese di aiuto sociale, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso a livello federale causati da richiedenti l’asilo, da persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e da persone ammesse provvisoriamente, devono essere rimborsate. A tal fine, la Confederazione preleva presso queste persone un contributo speciale giusta l’articolo 86 della legge, limitato nel tempo e per quel che concerne l’ammontare, e ritira valori patrimoniali giusta l’articolo 87 della legge.

3 Se l’importo massimo del contributo speciale di cui all’articolo 10 capoverso 2 non è raggiunto né mediante deduzioni salariali né mediante il prelevamento di valori patrimoniali, si applica per analogia il capoverso 1.

Art. 9 Campo d’applicazione personale del contributo speciale e del prele-

vamento di valori patrimoniali

(art. 86–87, 115–118)

1

I richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone ammesse provvisoriamente sottostanno, a prescindere dalla loro età, all’obbligo di pagare il contributo speciale giusta l’articolo 86 della legge e alle disposizioni sul prelevamento di valori patrimoniali giusta l’articolo 87 della legge.

2 Sono considerati datori di lavoro tutte le persone alle quali potrebbero applicarsi le disposizioni penali del capitolo 10 della legge. Si tratta in particolare di membri di consigli di amministrazione, gestori, procuratori, contabili, mandatari nonché persone aventi diritto di firma. Essi rispondono in modo solidale dell’esattezza delle deduzioni salariali e del loro versamento.

5 RS 220