Avamprogetto OAsi2

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 22 pagine

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Ordinanza 2 sull'asilo

Art. 27 Calcolo della somma forfettaria globale

1 La somma forfettaria è versata trimestralmente. L’importo totale (B) per Cantone e trimestre è calcolato secondo la formula:

B = numero di persone dipendenti dall’aiuto sociale x numero di giorni per trimestre x somma forfettaria globale per Cantone (franchi).

2Il numero di persone dipendenti dall’aiuto sociale (SP) è calcolato secondo la formula:

SP = P - [E x (W + F)]

2

Nella formula s’intendono:

P: numero medio di rifugiati riconosciuti, rifugiati ammessi provvisoriamente,

apolidi, apolidi ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, residenti nel Cantone durante un trimestre, giusta i dati registrati nella banca dati dell’Ufficio federale.

E: numero medio di rifugiati riconosciuti, rifugiati ammessi provvisoriamente e

persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa, giusta i dati registrati nella banca dati dell’Ufficio federale.

W: fattore della capacità economica = 1.60 (valore svizzero medio).

F: fattore della struttura familiare per Cantone.

3 Il fattore della struttura familiare è stabilito in base al numero di rifugiati riconosciuti, rifugiati ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora residenti nel Cantone al 31 ottobre, giusta i dati registrati nella banca dati dell’Ufficio federale, rispetto al numero di pertinenti incarti (numero di persone: numero di incarti). Il fattore è adeguato dall’Ufficio federale alla fine di ogni anno per l’anno civile successivo.

Sezione 3: Soccorso d’emergenza

Art. 28 Somma forfettaria per il soccorso d’emergenza

(art. 88 cpv. 4 e 5 LAsi)

La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica per ogni persona:

a. la cui domanda d’asilo è oggetto di una decisione di non entrata nel merito e di allontanamento giusta gli articoli 32–35a della legge, se tale decisione è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza;

b. la cui domanda d’asilo è stata respinta, se la pertinente decisione in materia d’asilo e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza;

c. la cui ammissione provvisoria è stata soppressa mediante decisione passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza.