Avamprogetto OAsi2
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 22 pagine
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Ordinanza 2 sull'asilo
Sezione 3: Integrazione
(art. 91 cpv. 4 LAsi)
Abrogata
Art. 45
Abrogato
Art. 53 lett. d (nuova)
La Confederazione può assumersi le spese necessarie per l’entrata diretta in Svizzera, segnatamente per:
d. persone la cui entrata in Svizzera è autorizzata in vista della procedura d’asilo
giusta l’articolo 20 capoverso 2 della legge o nel quadro del ricongiungimento familiare di rifugiati riconosciuti giusta l’articolo 51 capoverso 4 della legge o giusta l’articolo 85 capoverso 7 LStr17.
Art. 53a (nuovo) Spese di alloggio all’aeroporto
(art. 22 LAsi)
Nel quadro dell’assegnazione di un luogo di soggiorno all’aeroporto, in un alloggio adeguato o eccezionalmente in un altro luogo adeguato, l’Ufficio federale rimborsa le spese seguenti durante al massimo 60 giorni:
a. alloggio e assistenza;
b. vitto; nonché
c. necessarie cure mediche e dentarie di base o d’emergenza.
Art. 58 cpv. 3 (nuovo)
3Se l’Ufficio federale, su domanda del Cantone incaricato dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione, autorizza una scorta medica, rimborsa un importo forfettario di al massimo 1’200 franchi al giorno e per accompagnatore quale indennizzo, se l’accompagnatore è abilitato a esercitare la professione di medico in Svizzera (o in un Paese limitrofo). L’Ufficio federale rimborsa al massimo 800 franchi al giorno e per accompagnatore quale indennizzo, se l’accompagnatore possiede il diploma di soccorritore SSS della Croce Rossa Svizzera (CRS).
Art. 59a (nuovo) Trasporti intercantonali di detenuti
1 L’Ufficio federale può fornire un sussidio annuo per le spese d’esercizio dei trasporti intercantonali di detenuti.
2 Il sussidio della Confederazione si calcola in funzione del numero delle persone da trasportare entro il campo d’applicazione della legge sull’asilo rispetto al numero