Avamprogetto OAsi2
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 22 pagine
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Ordinanza 2 sull'asilo
Titolo precedente l’art. 73: riferimento
Sezione 4: Aiuto individuale al ritorno
(art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi)
Art. 73 Definizione e premesse
1 L’aiuto individuale al ritorno promuove e appoggia il ritorno durevole nel Paese d’origine o di provenienza delle persone desiderose di partire.
2 All’aiuto individuale al ritorno può far capo chiunque abbia comprovatamente preso tutte le disposizioni necessarie per lasciare la Svizzera.
Art. 74 Erogazione
L’aiuto individuale al ritorno è assegnato sotto forma di un importo forfettario nel quadro del preventivo da stabilire annualmente. Può essere completato mediante prestazioni materiali.
Art. 75 Aiuto medico per il ritorno
Se sono indispensabili cure mediche all’estero, l’Ufficio federale può versare dei sussidi per la loro attuazione. La durata dell’aiuto medico è di al massimo sei mesi.
Art. 76 Partenza verso uno Stato terzo
1 È possibile concedere l’aiuto al ritorno in caso di partenza verso uno Stato terzo che non è lo Stato d’origine o di provenienza. L’interessato dev’essere autorizzato a soggiornare in maniera prolungata nello Stato terzo.
2 Non è concesso l’aiuto al ritorno se la persona interessata prosegue il proprio viaggio a destinazione di uno Stato dell’UE o dell’AELS oppure di uno Stato terzo quale USA, Canada o Australia.
Art. 77 Competenza
1 I servizi cantonali competenti esaminano se siano soddisfatte le premesse per la concessione dell’aiuto individuale al ritorno e non sussistano motivi d’esclusione.
2I servizi cantonali competenti decidono in merito alla concessione di un aiuto individuale al ritorno.
Art. 78 Versamento
L’Ufficio federale può versare sussidi di aiuto individuale al ritorno negli aeroporti internazionali di Zurigo–Kloten e Ginevra–Cointrin o nel Paese di destinazione e delegare tale compito a terzi.