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Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 22 pagine

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Ordinanza 2 sull'asilo

a. il rifugiato ottiene un permesso di domicilio iniziale o vi ha diritto giusta l’articolo 60 capoverso 2 della legge;

b. il rifugiato ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora iniziale in virtù del diritto in materia di stranieri o vi ha diritto, ma al più tardi sette anni dopo l’entrata; oppure

c. l’apolide ottiene un permesso di domicilio iniziale o vi ha diritto giusta l’articolo 31 capoverso 3 LStr; oppure

d. l’apolide ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora iniziale in virtù del diritto in materia di stranieri o vi ha diritto, ma al più tardi sette anni dopo l’entrata.

2 Se il rilascio del permesso di dimora o domicilio è stato rifiutato in virtù di una decisione cantonale passata in giudicato, la Confederazione versa ai Cantoni, su domanda, somme forfettarie retroattive fino al rilascio del permesso di dimora o di domicilio.

3 Per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la Confederazione versa ai Cantoni la metà della somma forfettaria globale giusta l’articolo 26 a contare dalla data in cui tali persone hanno diritto, in virtù dell’articolo 74 capoverso 2 della legge, al rilascio di un permesso di dimora, fino al giorno in cui ottengono un permesso iniziale di domicilio o vi hanno diritto, ma al più tardi, fino alla data in cui un tale permesso potrebbe essere rilasciato in virtù dell’articolo 74 capoverso 3 della legge.

4 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale anche dopo il rilascio del permesso di domicilio per rifugiati dipendenti dall’aiuto sociale che:

a. sono stati accolti nell’ambito del programma speciale per disabili organizzato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR);

b. facevano parte di un gruppo di rifugiati ammessi per decisione del Consiglio federale o del Dipartimento ed erano già disabili, malati o anziani al momento del loro arrivo e hanno bisogno d’aiuto permanente. È considerato anziano chiunque ha superato il 60° anno d’età;

c. in quanto bambini soli o adolescenti non accompagnati, sono accolti in Svizzera fino alla maggiore età o fino al termine normale della formazione primaria, ma non oltre il 25° anno d’età.

5 I Cantoni notificano senza indugio alla Confederazione le persone giusta il capoverso 4 che non dipendono più dall’aiuto sociale.

Art. 25 Portata dell’obbligo di rimborsare le spese

Con le somme forfettarie di cui all’articolo 26 sono rimborsate tutte le spese di aiuto sociale dei Cantoni.