Avamprogetto OAsi2

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 22 pagine

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Ordinanza 2 sull'asilo

3. la prova dell’identità se la persona si trova all’estero dopo una partenza non verificata;

4. la firma;

5. la procura in caso di rapporto di rappresentanza.

Art. 19

Abrogato

Titolo precedente l’art. 20

Capitolo 1: Aiuto sociale e soccorso d’emergenza

Sezione 1: Richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora

Art. 20 Durata dell’obbligo di rimborsare le spese

(art. 88 e 89 LAsi, art. 87 LStr)

1 La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per la durata della procedura d’asilo, dell’ammissione provvisoria e della concessione della protezione provvisoria. Essa versa tali somme forfettarie a contare dal giorno dell’attribuzione al Cantone, dalla data della decisione concernente l’ammissione provvisoria o concernente la concessione della protezione provvisoria, fino alla data in cui:

a. la decisione di non entrata nel merito o la decisione d’asilo negativa e di allontanamento passa in giudicato;

b. la domanda d’asilo è ritirata o stralciata;

c. la persona ha lasciato definitivamente o verosimilmente la Svizzera;

d. l’ammissione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al massimo sette anni dopo l’entrata;

e. la protezione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al più tardi fino al momento in cui va rilasciato un permesso di dimora giusta l’articolo 74 capoverso 2 della legge;

f. è rilasciato un permesso di dimora iniziale in virtù del diritto in materia di stranieri o sorge la pretesa a tale rilascio.

2 Se il rilascio di un permesso di dimora giusta il capoverso 1 lettera f è stato rifiutato in virtù di una decisione cantonale passata in giudicato, la Confederazione versa ai Cantoni, su domanda, somme forfettarie retroattive fino al rilascio del permesso di dimora.

Art. 21 Portata dell’obbligo di rimborsare le spese

Con le somme forfettarie di cui all’articolo 22 sono rimborsate tutte le spese di aiuto sociale dei Cantoni.