Avamprogetto OAsi2

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 22 pagine

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Ordinanza 2 sull'asilo

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I datori di lavoro sono obbligati a:

a. versare sul conto giusta l’articolo 11 le deduzioni salariali secondo il capoverso 1 entro dieci giorni dalla scadenza del trimestre. Sono fatte salve le prescrizioni divergenti dell’Ufficio federale;

b. fornire informazioni all’Ufficio federale e mettere a disposizione in ogni momento i documenti e i giustificativi contabili necessari.

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Se i datori di lavoro non versano gli importi che vanno dedotti ai sensi del capoverso 1 entro i termini impartiti, l’Ufficio federale può computare interessi di mora, se le deduzioni salariali non versate ammontano ad almeno 3000 franchi. Il tasso d’interesse è dello 0,5 per cento per mese civile o, in caso d’esecuzione, del 6 per cento all’anno.

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Se i datori di lavoro non versano gli importi che vanno dedotti ai sensi del capoverso 1 entro i termini impartiti, l’Ufficio federale può esigere una tassa di diffida fino a 200 franchi.

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Se, nonostante diffida, un datore di lavoro non produce i documenti e i giustificativi contabili necessari per determinare l’importo giusta il capoverso 1, l’Ufficio federale determina, nel quadro del suo potere discrezionale, l’importo delle deduzioni salariali da versare. A tal fine può ricorrere ai dati contenuti nella domanda di rilascio o di proroga del permesso di lavoro presentata alla competente autorità cantonale d’autorizzazione. Tale autorità è tenuta a rilasciare le necessarie informazioni all’Ufficio federale.

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Le deduzioni salariali versate, la cui riscossione è avvenuta dopo la fine dell’obbligo di pagare il contributo speciale giusta l’articolo 10 capoverso 2, nonché altri importi versati erroneamente, sono restituiti alla persona che ha effettuato i versamenti. Quest’ultima è tenuta a trasmettere il denaro restituito alla persona avente diritto.

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I crediti nei confronti del datore di lavoro si estinguono dieci anni dopo il sorgere della pretesa. La pretesa sorge allo spirare del termine di pagamento. Il decorso della prescrizione è interrotto da ogni atto dell’autorità quale segnatamente l’ingiunzione, la procedura d’esecuzione e l’insinuazione del credito in caso di fallimento nonché il riconoscimento di debito da parte del datore di lavoro in particolare mediante pagamento degli interessi e pagamenti rateali.

Art. 14 Informazione sul contributo speciale versato

(art. 86 cpv. 4 LAsi)

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I terzi incaricati dall’Ufficio federale forniscono su domanda alle persone soggette all’obbligo di pagare il contributo speciale un riassunto del conto giusta l’articolo 11 (estratto conto). Alla domanda occorre accludere una copia della carta di soggiorno. Gli estratti conto sono inviati unicamente alle persone soggette all’obbligo di pagare il contributo speciale e, al più presto, dopo lo scadere del termine di pagamento secondo l’articolo 13 capoverso 4.