Avamprogetto OAsi2

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 22 pagine

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Ordinanza 2 sull'asilo

Art. 10 Inizio e fine dell’obbligo di pagare il contributo speciale e

dell’assoggettamento al prelevamento di valori patrimoniali

(art. 86 e 87 LAsi)

1

L’obbligo di pagare il contributo speciale inizia con l’assunzione della prima attività lucrativa o al momento del passaggio in giudicato della decisione relativa a un primo prelevamento di valori patrimoniali. Per i minori che svolgono attività lucrativa, l’obbligo di pagare il contributo speciale inizia analogamente all’obbligo di pagare i contributi AVS giusta l’articolo 3 capoverso 2 lettera a della legge federale del 20 dicembre 19466 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

2

L’obbligo di pagare il contributo speciale cessa:

a) quando è raggiunto l’importo di 15’000 franchi, ma al più tardi dopo dieci anni; oppure

b) quando la persona in questione ha lasciato la Svizzera; oppure

c) quando un richiedente l’asilo, una persona ammessa provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione ottiene un permesso di dimora; oppure

d) quando un richiedente l’asilo riceve l’asilo o è temporaneamente ammesso come rifugiato; oppure

e) tre anni dopo l’ammissione provvisoria.

3

’L’obbligo di pagare il contributo speciale inizia nuovamente a decorrere, dal profilo della durata e dell’ammontare, con ogni procedura d’asilo.

Art. 11 Gestione del contributo speciale e del prelevamento di beni pa-

trimoniali

(art. 86 cpv. 5 LAsi)

1 Per la gestione del contributo speciale e del prelevamento di beni patrimoniali sono costituiti conti individuali. Titolare dei conti è la Confederazione. L’Ufficio federale delega la costituzione e la gestione dei conti a terzi e mette a loro disposizione i dati necessari all’apertura e alla gestione dei conti.

2 L’Ufficio federale delega a terzi la riscossione e la gestione del contributo speciale nonché l’amministrazione del prelevamento di beni patrimoniali.

3 I terzi ai quali è delegato l’adempimento di tali compiti agiscono in qualità di Ufficio federale. Sono autorità ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 della legge del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa (PA).

6RS 831.10

7 RS 172.021