Avamprogetto OAsi2
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 22 pagine
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Ordinanza 2 sull'asilo
Art. 10 Inizio e fine dell’obbligo di pagare il contributo speciale e
dell’assoggettamento al prelevamento di valori patrimoniali
(art. 86 e 87 LAsi)
1
L’obbligo di pagare il contributo speciale inizia con l’assunzione della prima attività lucrativa o al momento del passaggio in giudicato della decisione relativa a un primo prelevamento di valori patrimoniali. Per i minori che svolgono attività lucrativa, l’obbligo di pagare il contributo speciale inizia analogamente all’obbligo di pagare i contributi AVS giusta l’articolo 3 capoverso 2 lettera a della legge federale del 20 dicembre 19466 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
2
L’obbligo di pagare il contributo speciale cessa:
a) quando è raggiunto l’importo di 15’000 franchi, ma al più tardi dopo dieci anni; oppure
b) quando la persona in questione ha lasciato la Svizzera; oppure
c) quando un richiedente l’asilo, una persona ammessa provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione ottiene un permesso di dimora; oppure
d) quando un richiedente l’asilo riceve l’asilo o è temporaneamente ammesso come rifugiato; oppure
e) tre anni dopo l’ammissione provvisoria.
3
’L’obbligo di pagare il contributo speciale inizia nuovamente a decorrere, dal profilo della durata e dell’ammontare, con ogni procedura d’asilo.
Art. 11 Gestione del contributo speciale e del prelevamento di beni pa-
trimoniali
(art. 86 cpv. 5 LAsi)
1 Per la gestione del contributo speciale e del prelevamento di beni patrimoniali sono costituiti conti individuali. Titolare dei conti è la Confederazione. L’Ufficio federale delega la costituzione e la gestione dei conti a terzi e mette a loro disposizione i dati necessari all’apertura e alla gestione dei conti.
2 L’Ufficio federale delega a terzi la riscossione e la gestione del contributo speciale nonché l’amministrazione del prelevamento di beni patrimoniali.
3 I terzi ai quali è delegato l’adempimento di tali compiti agiscono in qualità di Ufficio federale. Sono autorità ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 della legge del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa (PA).
6RS 831.10