Avamprogetto OAsi2

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 22 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 18Fedlex · Progetto

Ordinanza 2 sull'asilo

globale delle persone trasportate per esercizio annuale. L’Ufficio federale versa il sussidio annuale alla Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e di polizia (CDCGP).

3 Per il trasporto di persone da parte dei Cantoni che, giusta le norme di prestazione delle società di trasporto, può essere effettuato tramite trasporti intercantonali di detenuti ma che ciò nonostante è effettuato sotto scorta di polizia, l’Ufficio federale non versa l’importo forfettario per la scorta giusta l’articolo 58 capoverso 2 lettera a.

Art. 63 Beneficiari

Beneficiari delle prestazioni d’aiuto al ritorno sono persone le cui condizioni di residenza sono regolate ai sensi della legge o delle disposizioni sull’ammissione provvisoria della LStr18.

Art. 64 cpv. 1 lett. a (abrogata)

1 Sono escluse dall’aiuto finanziario al ritorno le persone:

a. Abrogata;

Titolo precedente l’art. 65

Sezione 2: Consulenza per il ritorno

(Art. 93 cpv. 1 lett a LAsi)

Art. 65

Abrogato

Art. 66 Consulenza per il ritorno

1 I consultori per il ritorno nei Cantoni, nei centri di registrazione e negli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin, diffondono informazioni in merito al ritorno e all’aiuto in tal senso destinate alle autorità cantonali, alle pertinenti istituzioni private, alle persone del settore dell’asilo nonché alle persone giusta l’articolo 60 LStr. I consultori per il ritorno forniscono agli interessati consulenze individuali in vista del ritorno.

2Abrogato

3Abrogato

Art. 67 cpv. 1, 3, 4 abrogati, cpv. 5 (nuovo)

1Abrogato

18 RS 142.20