Avamprogetto OAsi2

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 22 pagine

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Ordinanza 2 sull'asilo

Art. 26 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale

1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni persona dipendente dall’aiuto sociale. L’indennità globale media per tutta la Svizzera ammonta a 52.94 franchi (stato dell’indice: 31.10.2004).

2 La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie.

3 La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l’80 e il 120 percento:

Appenzello Esterno 95,3 Nidvaldo 117,2 %

Appenzello Interno 97,2 % Obvaldo 102,3 %

Argovia 104,9 % San Gallo 95,6 %

Basilea Campagna 106,8 % Sciaffusa 87,2 %

Basilea Città 94,0 % Soletta 90,7 %

Berna 91,7 % Svitto 114,2 %

Friburgo 92,8 % Ticino 89,4 %

Ginevra 102,3 % Turgovia 94,4 %

Giura 80,0 % Uri 89,4 %

Glarona 93,5 % Vallese 80,0 %

Grigioni 100,9 % Vaud 95,8 %

Lucerna 100,8 % Zugo 120,0 %

Neuchâtel 80,0 % Zurigo 113,9 %

In caso di cambiamenti sostanziali del mercato immobiliare, l’Ufficio federale può adeguare la ripartizione tra i Cantoni in base ai dati relativi alle spese di locazione pubblicati dall’UST.

4 Gli importi integrali della franchigia minima e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l’articolo 64 LAMal15 nonché in funzione del numero di minorenni, giovani adulti e adulti. L’adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.

5 La quota parte per le spese di locazione è di 11.33 franchi, quella per le spese di aiuto sociale di 39.59 franchi. Si basano sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 110.6 punti (stato dell’indice: 31 ottobre 2004). L’Ufficio federale adegua queste quote parte della somma forfettaria globale a tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.

15 RS 832.10