Avamprogetto OAsi2
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 22 pagine
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Ordinanza 2 sull'asilo
2 I consultori per il ritorno sono designati dai Cantoni; sono gli unici interlocutori dell’Ufficio federale.
3Abrogato
4Abrogato
5 La competenza per i consultori per il ritorno nei centri di registrazione e negli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin spetta all’Ufficio federale. Esso può delegare tale compito a terzi.
Art. 68 Sussidi federali
1 L’Ufficio federale versa i sussidi federali per la consulenza per il ritorno giusta l’articolo 66 nel quadro del preventivo da fissarsi annualmente. Essi servono esclusivamente a coprire le spese amministrative ordinarie insorte nel quadro della consulenza per il ritorno giusta l’articolo 66.
2 I sussidi federali versati ai Cantoni per la consulenza per il ritorno sono composti da una somma forfettaria e da un complemento relativo alle prestazioni.
3Abrogato
4Abrogato
Art. 69
Abrogato
Art. 70
1Abrogato
2 I sussidi federali sono versati due volte all’anno ai consultori per il ritorno.
3Abrogato
Titolo precedente l’art. 71
Sezione 3: Programmi all’estero
(art. 93 cpv. 1 lett. c LAsi)
Art. 71 cpv. 1 e 4 (nuovo)
1 I programmi all’estero incoraggiano il ritorno e l’integrazione duratura di determinati gruppi di persone nel Paese d’origine, di provenienza o in uno Stato terzo e sono limitati nel tempo. Singole parti di siffatti programmi possono anche svolgersi prima della partenza delle persone interessate.
4 Sono considerati programmi all’estero anche i provvedimenti nei Paesi di provenienza o di transito che concorrono alla prevenzione della migrazione irregolare in Svizzera, ad esempio lo svolgimento di campagne informative destinate a persone nel settore degli stranieri e dell’asilo.