Avamprogetto OAsi2
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 22 pagine
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Ordinanza 2 sull'asilo
Art. 23 Calcolo della somma forfettaria globale
1 La somma forfettaria è versata trimestralmente. L’importo totale (B) per Cantone e trimestre è calcolato secondo la formula:
B = numero di persone dipendenti dall’aiuto sociale x numero di giorni per trimestre x somma forfettaria globale per Cantone (franchi).
2Il numero di persone dipendenti dall’aiuto sociale (SP) è calcolato secondo la formula:
SP = P - [E x (W + F)]
2
Nella formula s’intendono:
P: numero medio di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e
persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, residenti nel Cantone durante un trimestre, giusta i dati registrati nella banca dati dell’Ufficio federale.
E: numero medio di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e
persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa, giusta i dati registrati nella banca dati dell’Ufficio federale.
W: fattore della capacità economica = 2.00 (valore svizzero medio).
F: fattore della struttura familiare per Cantone.
3 Il fattore della struttura familiare è adeguato dall’Ufficio federale alla fine di ogni anno per l’anno civile successivo. L’adeguamento è effettuato in base al numero di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora residenti nel Cantone al 31 ottobre, giusta i dati registrati nella banca dati dell’Ufficio federale, rispetto al numero di pertinenti incarti (numero di persone: numero di incarti).
4 In caso di modifiche sostanziali, il Dipartimento può adeguare il fattore W in base ai dati rilevati giusta l’articolo 5a.
Sezione 2: Rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora
Art. 24 Durata e portata dell’obbligo di rimborsare le spese
(art. 88 cpv. 3 LAsi, art. 31 e art. 87 cpv. 1 lett. b LStr)
1 La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente e apolidi. Essa versa tali somme forfettarie a contare dalla data della decisione concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, concernente l’ammissione provvisoria del rifugiato o concernente il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla data in cui: