Avamprogetto OAsi2
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 22 pagine
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Ordinanza 2 sull'asilo
Art. 29 Portata, ammontare e adeguamento della somma forfettaria per il
soccorso d’emergenza
1 La somma forfettaria per il soccorso d’emergenza prevista dall’articolo 28 ammonta a 6’000 franchi sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2007. L’Ufficio federale adegua la somma forfettaria a tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.
2 La somma forfettaria per il soccorso d’emergenza comprende una quota parte di base di 4’000 franchi e una quota parte di compensazione di 2’000 franchi. La quota parte di compensazione è destinata segnatamente a equilibrare gli oneri diversi sopportati dai Cantoni.
3 La quota parte di base è versata trimestralmente al Cantone competente per l’esecuzione. La quota parte di compensazione è versata annualmente.
4 La Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e di polizia (CDCGP) e la Conferenza dei direttori cantonali degli affari sociali (CDAS) convengono la ripartizione della quota parte di compensazione. Comunicano la chiave di ripartizione all’Ufficio federale entro la fine dell’anno civile in questione.
5 Se la comunicazione giusta il capoverso 4 non avviene entro il termine previsto o se le conferenze non trovano un accordo, il versamento è effettuato in base alla chiave di ripartizione di cui all’articolo 21 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 199916 sull’asilo (OAsi 1).
Art. 30 Monitoraggio del blocco dell’aiuto sociale
1 L’Ufficio federale esamina, con il concorso della CDAS e della CDCGP, secondo criteri stabiliti di comune accordo, l’andamento delle spese di soccorso d’emergenza.
2 Il Dipartimento adegua l’ammontare della somma forfettaria per il soccorso d’emergenza in funzione dei risultati giusta il capoverso 1.
3 L’Ufficio federale gestisce un sistema d’informazione per il monitoraggio del blocco dell’aiuto sociale. Tale sistema contiene i dati seguenti:
a. cognomi, nomi, data di nascita, stato civile e cittadinanza delle persone che percepiscono il soccorso d’emergenza;
b. numero personale SIMIC;
c. dati relativi al tipo e all’ammontare delle spese.
4 I Cantoni comunicano all’Ufficio federale i dati necessari per il monitoraggio giusta il capoverso 3.
5 Hanno accesso ai dati del sistema d’informazione per il monitoraggio del blocco dell’aiuto sociale i collaboratori dell’Ufficio federale e dei Cantoni che si occupano del monitoraggio.
16 RS 142.311