Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine

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Sezione 3: Condizioni di autorizzazione per i distributori

Art. 29 Condizioni di autorizzazione

Il presente articolo corrisponde materialmente all’articolo 22 capoverso 1 lettere d–f, nonché capoversi 2 e 3 OFI. L’entità dell’assicurazione di responsabilità civile professionale è stata precisata.

Dato che al distributore si applicano le disposizioni dell’articolo 14 LICol e degli articoli 6 e seguenti OICol, si è potuto rinunciare nel caso del presente articolo alla ripresa dell’articolo 22 capoverso 1 lettere a–c OFI.

Capitolo 4: Norme di comportamento

Art. 30 Obbligo di fedeltà

Dal profilo materiale il presente articolo corrisponde per l’essenziale alla legislazione in vigore. La sua validità è però stata estesa a tutti i titolari dell’autorizzazione. In considerazione della formulazione più generica dell’obbligo di fedeltà nella nuova legge rispetto alla legislazione attuale, il vecchio articolo 12 capoverso 3 primo periodo LFI diventa il capoverso 1.

Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 14 capoverso 3 OFI. Il periodo subordinato «sempreché tali indennità non vengano utilizzate per pagare le prestazioni di terzi» del capoverso 2 corrisponde alla prassi e viene introdotto per evitare eventuali confusioni. Il capoverso 3 corrisponde all’articolo 14 capoverso 5 OFI.

Art. 31 Obbligo speciale di fedeltà nel caso degli investimenti immobiliari

Anche questo articolo corrisponde materialmente alla legislazione in vigore. In considerazione della specialità degli investimenti immobiliari e degli obblighi specifici di fedeltà che le sono vincolati, è formulato un nuovo articolo che riunisce in un’unica prescrizione tutte le disposizioni che erano in precedenza disseminate. I capoversi 1–3 corrispondono all’articolo 14 capoversi 1, 2 e 4 OFI, mentre il capoverso 4 corrisponde all’articolo 38 capoverso 2 LFI.

Art. 32 Obbligo di diligenza

Il presente articolo non ha alcun pendant nell’ordinanza in vigore. La separazione minima delle funzioni si basa sulle «Norme di comportamento per l’industria svizzera dei fondi» («Code of conduct») della SFA. L’autorità di vigilanza può consentire deroghe a seconda del tipo e del volume dell’attività oppure ordinare una «più ampia» separazione delle funzioni.

Art. 33 Obbligo di informazione

Anche questo articolo non ha nessun pendant nell’attuale ordinanza. Alcuni obblighi di informazione sono attualmente disseminati in diversi articoli, come ad esempio negli articoli 7 capoverso 3 lettere b ed e LFI, nonché 5 e 6 OFI. L’articolo corrisponde in

Luglio 2006 15 / 34