Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine
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Art. 94 Riscatto anticipato di quote di fondi immobiliari
Il presente articolo non ha alcun pendant nell’ordinanza in vigore, ma corrisponde a una prassi pluriennale e affermata dell’autorità di vigilanza, ragione per la quale va codificato.
Sezione 4: Altri fondi
La regolamentazione succinta degli altri fondi nella legislazione in vigore si è affermata e deve pertanto essere mantenuta per motivi di certezza del diritto (cfr. messaggio pag. 5711 e 5763).
Art. 96 Investimenti ammessi
Questa disposizione corrisponde per l’essenziale all’articolo 43 OFI. I prodotti strutturati sono ora espressamente menzionati (cpv. 1 lett. g) in considerazione della loro crescente importanza.
Mentre i capoversi 1 e 3 si applicano a entrambe le sottocategorie di altri fondi (altri fondi per investimenti tradizionali e alternativi), il capoverso 2 è espressamente riservato agli altri fondi per investimenti alternativi. Nel loro caso l’autorità di vigilanza ha la possibilità di tenere conto di eventuali evoluzioni future, ammettendo eventualmente ulteriori investimenti che possono comportare rischi elevati.
Il capoverso 4 rinvia alle norme applicabili agli investimenti in altri investimenti collettivi di capitale. Tali norme concernono il «double flip» nel caso di investimenti in investimenti collettivi di capitale vincolati, nonché le prescrizioni in materia di trasparenza applicabili ai «Fund of Funds».
Art. 97 Tecniche di investimento e limitazioni
Dal profilo concettuale questa disposizione è nuova, ma da quello del contenuto essa corrisponde a una prassi affermata dell’autorità di vigilanza.
Il capoverso 1 non prevede unicamente segni distintivi per gli altri fondi per investimenti alternativi, ma anche per i fondi in valori mobiliari che, d’ora in poi, potranno assumere un impegno complessivo pari al 210 per cento del patrimonio netto del fondo (cfr. art. 68 cpv. 3 OICol).
Il capoverso 2 lettera c concerne gli altri fondi per investimenti alternativi che, diversamente dai cosiddetti Funds of Hedge Funds, effettuano investimenti diretti. In questo caso l’impegno complessivo è limitato al 600 per cento del patrimonio netto del fondo, il che corrisponde a un fattore leva di 6 volte. Nella prassi gli Hedge Funds che investono direttamente applicano perlopiù un fattore leva nettamente inferiore.
Come finora gli altri fondi non devono osservare le limitazioni di investimento applicabili ai fondi in valori mobiliari (cfr. art. 43 lett. a OFI). Conformemente al capoverso 3, le limitazioni per gli altri fondi devono essere espressamente menzionate nel regolamento del fondo affinché l’investitore possa valutare i rischi vincolati all’acquisto di quote.
Luglio 2006 26 / 34