Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine
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essa si raccomanda un’estensione armonizzata dei limiti superiori del rischio OICVM. Tale limite di un impegno totale pari al 210 per cento del patrimonio netto del fondo è stato ripreso al capoverso 3.
Art. 79 Eccezioni per investimenti garantiti o emessi dai poteri pubblici
Lo «Swiss finish» ai sensi della legislazione in vigore (art. 38 cpv. 1 ultimo periodo OFI: «Essa indica l’emittente o il garante nel regolamento del fondo e nel prospetto») è eliminato.
Art. 81 Obblighi speciali di informazione nel prospetto
Questa disposizione corrisponde dal profilo materiale alla legislazione in vigore (cfr. art. 41a OFI). Nel quadro dell’ultima revisione dell’OFI nel 2004, l’articolo 41a è stato inserito nell’ordinanza a titolo di adeguamento alla Direttiva EU 85/611/CEE (OICVM/UCITS III), modificata dalle Direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE. Esso corrisponde all’articolo 24a capoversi 1–3 della Direttiva OICVM. Questa disposizione introduce la necessaria trasparenza nei confronti degli investitori, non da ultimo in considerazione del fatto che nel quadro della LICol i derivati possono d’ora in poi essere utilizzati a scopi di investimento, fermo restando che l’impegno complessivo risultante dai derivati di un fondo in valori mobiliari non può superare il 100 per cento del patrimonio netto del fondo (cfr. art. 68 cpv. 3).
Sezione 3: Fondi immobiliari
Come sottolineato nel messaggio (pag. 5762), la legislazione in vigore è di massima mantenuta. Alcune disposizioni della legge sono ora trasferite a livello di ordinanza (art. 39 cpv. 2–5, 40 LFI). Le disposizioni prettamente tecniche degli articoli 50–52 OFI, relative ai periti incaricati delle stime, saranno d’ora in poi disciplinate a livello di OICol-CFB. Nell’intento di una migliore comprensibilità gli «Investimenti autorizzati e limitazioni» ai sensi dell’articolo 46 OFI sono ora disciplinati da due diversi articoli (art. 82 e 83).
Art. 82 Investimenti ammessi
L’attuale (obsoleta) suddivisione in «case d’abitazione, immobili a carattere commerciale nonché fondi sfruttati per scopi artigianali o industriali» – fonte di continui problemi di attribuzione nella prassi – cede il posto alla definizione di «edifici di abitazione» e «immobili adibiti a uso commerciale» (cpv. 2 lett. a e b). Occorre tenere conto anche di questa forma di utilizzazione (cpv. 2 lett. c) in considerazione del fatto che nella prassi esistono numerose costruzioni a utilizzazione mista (ad es. negozi al pianterreno e appartamenti ai piani superiori).
Inoltre i capoversi 2 e 3 si propongono una più chiara strutturazione rispetto all’ordinanza in vigore.
Art. 83 Ripartizione del rischio e limitazioni
Dal profilo materiale questo articolo corrisponde per l’essenziale all’articolo 46 OFI.
Luglio 2006 24 / 34