Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine

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Occorre comunque osservare che l’importo di 10 milioni di CHF è stato stabilito relativamente basso. Di norma già al momento del lancio di un fondo vengo raccolte promesse vincolanti di mezzi. L’autorità di vigilanza può inoltre prorogare su richiesta il termine per il raggiungimento del patrimonio minimo.

Sezione 2: Contratto del fondo

Art. 35 Direttive della politica di investimento

Art. 36 Prezzo di emissione e di riscatto; supplementi e deduzioni

I presenti articoli corrispondono in ampia misura alla legislazione in vigore (art. 4 e 5 OFI).

Art. 37 Accrediti e spese accessorie

Dal profilo materiale i capoversi 1, 2 e 3 corrispondono all’articolo 6 OFI, ma sono ora presentati in una forma meglio strutturata. Nel capoverso 2 lettere a-f sono elencate le spese accessorie che risultano dall’amministrazione degli investimenti. Inoltre, vi sono altre spese che non sono direttamente legate all’amministrazione degli investimenti, ad esempio gli emolumenti annui per la vigilanza sugli investimenti collettivi di capitale in Svizzera, la stampa del rapporto annuale e di quello semestrale, la pubblicazione dei prezzi e delle comunicazioni agli investitori negli organi di pubblicazione, gli onorari degli uffici di revisione per la revisione ordinaria nonché le spese per provvedimenti straordinari divenuti eventualmente necessari e adottati nell’interesse degli investitori. Questi costi figurano ora nel capoverso 2 lettera g.

La novità del capoverso 4 consiste nel fatto che le commissioni forfettarie, oggi in uso in forme spesso molto diverse e quindi prive di trasparenza per gli investitori, sono ammesse soltanto se coprono tutti gli accrediti e le spese accessorie, ossia anche tutte le tasse e le commissioni per l’acquisto e la vendita degli investimenti (le cosiddette tasse di transazione). Le espressioni «commissioni forfettarie » e «all in fee» sono da intendersi come sinonimi e ne è vietato l’uso equivoco. Il titolare dell’autorizzazione è comunque libero di continuare a pagare determinate spese accessorie attraverso la commissione di gestione. I modelli misti sono dunque sempre possibili.

Sono parimenti nuovi i capoversi 5 e 6, che si riferiscono alla direttiva sulla trasparenza della SFA, senza però concretizzarla. Questa circostanza consente di tenere conto delle evoluzioni future.

Art. 38 Organi di pubblicazione

D’ora in poi – e si tratta in questo caso di una novità – anche i media elettronici (ad es. sito Web della direzione del fondo o della SICAV) possono essere designati come organi di pubblicazione (cfr. cpv. 1). La pubblicazione del valore netto di inventario (cfr. art. 83 cpv. 3 LICol) o la creazione rispettivamente la soppressione di classi di quote (cfr. 39 cpv. 1) possono segnatamente essere effettuate per il tramite di questo mezzo di comunicazione. Le comunicazioni importanti dal profilo materiale devono nondimeno essere effettuate su tutti gli organi di pubblicazione (cfr. cpv. 2), perché solo in questo modo è garantito il raggiungimento di tutti gli investitori (come finora non tutte le economia domestiche dispongono di un collegamento a Internet).

Luglio 2006 17 / 34