Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine

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pendio dovrebbero di norma essere versati. Il riferimento ai costi fissi corrisponde alla legislazione dell’UE ed è previsto come tale a causa della capacità concorrenziale.

Art. 23 Delimitazione del settore di attività

Il capoverso 1 di questa disposizione poggia sull’articolo 18 capoverso 1 OBVM; il capoverso 2 riprende le prescrizioni dell’articolo 6a OBCR e dell’articolo 18 capoverso 5 OBVM.

Art. 24 Convenzione

La presente disposizione ribadisce i diritti e gli obblighi di tutti i mandati dei gerenti patrimoniali a prescindere dal fatto che siano stati affidati da clienti individuali o da investimenti collettivi di capitale. In questo senso i gerenti patrimoniali sono integralmente sottoposti alla legge e non soltanto per la parte della loro attività concernente l’amministrazione di investimenti collettivi di capitale.

Art. 25 Delega di attività

Anche i gerenti patrimoniali devono fruire di massima della possibilità di delegare attività in vista di un disbrigo adeguato dei loro compiti. La presente disposizione corrisponde per l’essenziale all’articolo 31 capoversi 1 e 2 LICol.

Art. 26 Direttive delle organizzazioni settoriali

La Swiss Funds Association (SFA) ha emanato pertinenti norme di comportamento per i fondi di investimento; sussistono inoltre le «Regole deontologiche per l’esercizio della gestione indipendente di patrimoni» dell’Associazione svizzera di gestori di patrimoni.

Se l’autodisciplina adempie determinate condizioni minime, l’autorità di vigilanza può riconoscere tali condizioni come standard minimo (cfr. circolare della CFB 04/2 «Autodisciplina come standard minimo»).

Art. 27 Rendiconto

Questo disciplinamento corrisponde materialmente all’attuale articolo 17 capoverso 3 OFI. Pertanto, come nel caso delle direzioni del fondo, per il rendiconto non sono previste prescrizioni di strutturazione di diritto speciale. L’istituzione di una base identica è altresì al servizio di una migliore comparabilità.

Art. 28 Consolidamento

I gerenti patrimoniali che fanno parte di un gruppo finanziario svizzero o estero sono sottoposti a una vigilanza su base consolidata, come le banche e i commercianti di valori mobiliari. La vigilanza su base consolidata è lo standard attualmente riconosciuto per i gruppi finanziari.

La presente disposizione è congruente con quella dell’articolo 14 della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM).

Luglio 2006 14 / 34