Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine
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Fondandosi sull’articolo 2 capoverso 2 OFI, l’autorità di vigilanza ha concesso a numerosi fondi di investimenti per investitori istituzionali ampie eccezioni, dichiarando che non erano loro applicabili determinate disposizioni di legge. Queste eccezioni rimarranno valide anche nel contesto della nuova legge. Per motivi di certezza del diritto è pertanto necessaria una clausola di non retroattività (cpv. 6).
Allegato I / Allegato II
Entrambi gli allegati sono stati modificati in modo corrispondente per tenere conto dell’estensione del campo di applicazione della legge. I contenuti di entrambe le forme di prospetto corrispondono per l’essenziale alle disposizioni vigenti.
Allegato III
A mente dell’introduzione di nuove forme giuridiche (SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF), l’ordinanza del 7 giugno 1937 sul registro di commercio deve essere completata con diversi articoli. Deve inoltre essere adeguata l’ordinanza del 3 dicembre 1954 sulle tasse in materia di registro di commercio.
Luglio 2006 34 / 34