Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

Sezione 3: Statuto degli investitori

Art. 105 Pagamento; incorporazione di quote

Il presente articolo corrisponde materialmente all’articolo 24 OFI.

Art. 106 Eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento

I capoversi 1 e 2 corrispondono materialmente all’articolo 25 OFI. Il capoverso 2 è un po’ più dettagliato del testo attualmente in vigore a causa della sua enumerazione non esauriente.

Il capoverso 3 costituisce una disposizione di trasparenza destinata alla protezione degli investitori.

AI capoverso 4 il Consiglio federale fa uso della sua competenza conformemente all’articolo 79 capoverso 2 LICol.

Art. 107 Dilazione del rimborso

Questo articolo corrisponde materialmente all’articolo 26 OFI.

Art. 108 Riscatto coatto

I motivi da elencare nel regolamento del fondo in virtù del capoverso 2 non costituiscono un’estensione, ma unicamente una concretizzazione dei motivi menzionati nell’articolo 82 LICol.

Sezione 4: Investimenti collettivi di capitale aperti con segmenti patrimoniali

Art. 109 Segmento patrimoniale

Il presente articolo corrisponde all’articolo 7 OFI.

Art. 110 SICAV con classi e segmenti patrimoniali

Conformemente al capoverso 2 la creazione, la riunione e lo scioglimento di classi di quote della SICAV sono effettuati per analogia a quelli del fondo di investimento (cfr. art. 39). La creazione e lo scioglimento di classi di quote non necessitano pertanto dell’approvazione dell’assemblea generale (a livello di fondi in investimento non esiste neppure più un diritto di opposizione). La riunione di classi di quote – che tocca sempre gli investitori esistenti – necessita invece dell’approvazione dell’assemblea generale. Si tratta del pendant del diritto di opposizione nel caso del fondo di investimenti (cfr. art. 39 cpv. 3).

Il capoverso 3 reca una disposizione di trasparenza destinata ad avvertire gli investitori del rischio supplementare di responsabilità.

Luglio 2006 28 / 34