Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine

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Dato che in ambito di mercato finanziario sono già soggetti a notevoli ostacoli di accesso e sottostanno a una vigilanza continua, gli istituti menzionati nel capoverso 1 non necessitano di una speciale autorizzazione per svolgere l’attività di gerente patrimoniale, di distributore e – fatta salva la Posta – di rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri. Nella legislazione in vigore la concessione dell’autorizzazione come rappresentante costituisce una mera formalità per questi istituti perché, conformemente all’articolo 56 capoverso 4 OFI, essi devono unicamente fornire la prova di un contatto scritto di gestione patrimoniale.

Neppure i gerenti patrimoniali necessitano di un’autorizzazione come distributori perché sono soggetti a esigenze superiori in fatto di autorizzazione (cpv. 2). Lo stesso dicasi dei rappresentanti degli investimenti collettivi di capitale esteri per quanto concerne l’autorizzazione come distributore. La Posta svizzera non necessita come in precedenza dell’autorizzazione come distributore perché è disciplinata da una legge speciale (cpv. 3).

Non sono previste eccezioni all’obbligo dell’autorizzazione per quanto concerne la SICAV, la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e la SICAF perché il loro scopo è esclusivamente limitato all’amministrazione (e alla distribuzione) dei propri investimenti collettivi di capitale (cfr. art. 36 cpv. 1 lett. d, 98 cpv. 1 e 110 lett. a LICol).

Art. 8 Gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri

I gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri possono sottoporsi volontariamente alla vigilanza. Se decidono di sottostarvi, l’assoggettamento non è parziale, bensì integrale. In questo caso si applicano loro tutte le pertinenti disposizioni della LICol, in particolare l’articolo 14 LICol.

Si vedano a titolo complementare gli articoli 18 e seguenti.

Art. 9 Buona reputazione, gestione ineccepibile e qualifiche professionali

L’autorità di vigilanza applica in materia di esigenze poste al personale dirigente delle banche, dei commercianti di valori mobiliari e delle direzioni del fondo (cpv. 1) una prassi che si è affermata nel corso degli anni. Le esigenze a livello di buona reputazione, di gestione ineccepibile e di qualifiche professionali sono orientate alla prassi attuale dell’autorità di vigilanza (cpv. 2).

Va in particolare osservato che l’attuale articolo 44 OFI – che prescrive una qualifica e un’organizzazione specifiche nel caso dell’amministrazione di altri fondi con rischi particolari – non figura più esplicitamente nell’ordinanza. Queste esigenze sussistono nondimeno anche nell’ambito della nuova legislazione; esse sono formulate genericamente all’articolo 3 (e all’at. 11) e possono essere applicate su misura ai singoli titolari dell’autorizzazione.

La normativa di eccezione ai sensi del capoverso 4 è prevista da un canto per gli attuali gerenti patrimoniali che necessitano dell’autorizzazione. L’obiettivo è che essi possano proseguire la loro attività anche se non dispongono invero di una sufficiente forma-

Luglio 2006 9 / 34