Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

ampia misura a diverse disposizioni della SFA (n. 14, 15 e 17 del Code of Conduct, n. 2 della direttiva concernente la trasparenza nelle commissioni di gestione).

D’ora in poi gli obblighi minimi di informazione dovranno essere concentrati in un articolo applicabile a tutti i titolari dell’autorizzazione e quindi anche ai rappresentanti degli investimenti collettivi di capitale esteri.

Il capoverso 1 è concepito sul modello dell’articolo 11 capoverso 1 lettera a LBVM. Il capoverso 2 relativo ai fondi svizzeri in valori mobiliari corrisponde parimenti alla legislazione attuale (art. 6 OFI e art. 59a OFI-CFB). Questa disposizione è necessaria per garantire che questa importante esigenza di trasparenza si applichi in futuro anche ai fondi immobiliari e agli altri fondi e precipuamente ai prodotti esteri.

Il capoverso 3 introduce infine – in relazione con il numero 2.6 dell’allegato I (contenuto minimo del prospetto) – un duplice obbligo per tutti i titolari dell’autorizzazione relativamente all’esercizio dei diritti di socio (in particolare dei diritti di voto) e dei diritti di creditore: da un canto i principi dell’esercizio di questi diritti devono essere illustrati ex ante, ossia nel prospetto. D’altro canto i titolari dell’autorizzazione devono disciplinare l’esercizio dei diritti in modo tale che quando fanno valere un interesse (cfr. art. 84 cpv. 2 LICol), gli investitori possano essere informati in merito ex post, ossia in modo completo e ricostruibile. Questi obblighi hanno tra l’altro il loro pendant (nel caso degli investimenti collettivi di capitale aperti) nel diritto di informazione degli investitori ai sensi dell’articolo 84 LICol.

Occorre infine rinviare all’articolo 23 LICol «Esercizio dei diritti societari e di creditore». Questa disposizione impone ai titolari dell’autorizzazione e ai loro mandatari l’obbligo di emanare direttive interne sull’esercizio di questi diritti, affinché essi possano adempire il loro obbligo di informazione ai sensi del capoverso 3.

Titolo 2: Investimenti collettivi di capitale aperti

Capitolo 1: Fondo di investimento contrattuale

Sezione 1: Patrimonio minimo

Art. 34

La disposizione sul patrimonio minimo di un fondo di investimento è nuova (cfr. messaggio pag. 5751) ma esiste però all’estero, come ad esempio nel Lussemburgo o nel Liechtenstein.

I fondi di investimento con un patrimonio esiguo non sono nell’interesse degli investitori. Questi fondi non devono essere ulteriormente offerti agli investitori finché non è raggiunta un’entità critica del patrimonio – che è in una certa qual misura la condizione di una gestione redditizia.

Per il tramite di questa disposizione si intende pertanto evitare l’esistenza in Svizzera di un grande numero di piccoli fondi di investimento non redditizi.

Luglio 2006 16 / 34