Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine

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zioni nel quadro della pubblicazione di prezzi, corsi e valori di inventario. Tramite questa norma si intende perseguire la protezione degli investitori, ossia evitare un’elusione dell’articolo 2 capoverso 4 LICol, rendendo difficile agli investitori non qualificati l’accesso agli investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati.

Art. 3 Prodotti strutturati

Questo articolo attua l’articolo 5 LICol e precisa le modalità di distribuzione nonché il prospetto semplificato.

In Svizzera i prodotti strutturati possono essere distribuiti soltanto dagli intermediari finanziari con sede in Svizzera (cpv. 1) e sottoposti a vigilanza ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a LICol. Anche se il prodotto strutturato non è emesso o garantito da un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza, agli investitori devono essere garantite la trasparenza consacrata dall’articolo 11 LBVM e la corrispondente protezione, nonché l’osservanza delle norme di comportamento per i commercianti di valori mobiliari dell’Associazione svizzera dei banchieri. Questo obiettivo può essere raggiunto unicamente se l’intermediario finanziario ha una sede in Svizzera.

Inoltre il prospetto deve indicare specialmente (cpv. 2) se il prodotto strutturato non è emesso o garantito da un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a LICol. Gli investitori devono poter riconoscere che l’emissione o la garanzia di un prodotto strutturato da parte di un intermediario finanziario non sottoposto a vigilanza può costituire un rischio maggiore.

Lo schema normalizzato del prospetto semplificato è elaborato nel quadro dell’autodisciplina da un’organizzazione settoriale riconosciuta. Esso deve corrispondere a standard minimi riconosciuti dalla CFB (cpv. 3).

Capitolo 2: Investimenti collettivi di capitale

Art. 4 Numero minimo di investitori

La Commissione di esperti Forstmoser aveva già constatato che i «fondi a investitore unico» sono vietati, ma che in virtù della cosiddetta «teoria del destinatario» si considera investitore il «beneficiario finale» e non la persona che riveste il ruolo legale di investitore o sottoscrive quote su mandato dei suoi clienti (cfr. rapporto esplicativo del novembre 2003, pag. 42 segg.). L’autorità di vigilanza ha deciso successivamente che un fondo il cui unico investitore dal profilo formale è una cassa pensioni costituisce un investimento comune di capitale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LFI e ha pertanto ammesso per la prima volta nel 2004 la limitazione della cerchia degli investitori di un fondo a un unico investitore, definendo severe esigenze in merito. Il messaggio conferma infine l’ammissibilità di questa prassi (pag. 5723).

Il capoverso 1 codifica gli elementi centrali della prassi vigente dell’autorità di vigilanza. Costruisce una novità il riconoscimento come investitori unici delle assicurazioni sociali e delle casse di compensazione svizzere esentate dall’imposta. La lettera b è indispensabile per escludere una ridelega della gestione patrimoniale a un unico investitore. Se la ridelega fosse ammessa, non sarebbe più adempito a livello di investimenti

Luglio 2006 6 / 34