Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine
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Art. 39 Classi di quote
D’ora in poi la creazione, la riunione e lo scioglimento di classi non comportano più una modifica del regolamento. In questo modo è agevolata la creazione di nuove classi. Questa soluzione è giustificata dal fatto che gli investitori esistenti non sono di norma toccati dalla creazione di nuove classi di quote.
Alla riunione di classi di quote – che tocca sempre investitori esistenti – si applica per analogia la procedura dell’articolo 27 LICol. Gli investitori dispongono pertanto di un diritto di opposizione.
La direzione del fondo deve invece poter procedere allo scioglimento di classi di quote senza diritto di opposizione degli investitori, perché in definitiva essa dispone anche del diritto di sciogliere l’intero fondo (e maiore minus).
Art. 40 Modifica del contratto del fondo; obbligo di pubblicazione; termine di
opposizione; entrata in vigore e pagamento in contanti
I capoversi 2 e 3 corrispondono materialmente all’articolo 8 capoversi 1 e 2 OFI. Il secondo periodo del capoverso 1 riserva all’autorità di vigilanza lo spazio di manovra necessario per prescindere dalla pubblicazione di modifiche irrilevanti per gli investitori. In questo modo si possono evitare costi inutili, a tutto vantaggio del fondo di investimento e in definitiva degli investitori.
Dato che soltanto la pubblicazione nei media stampati è verificabile retroattivamente in modo univoco, l’inizio del decorso dei termini è fondato esclusivamente sulla pubblicazione in questi media (cfr. cpv. 2).
Sezione 3: Direzione del fondo
Art. 41 Amministrazione principale in Svizzera
Art. 42 Capitale minimo
Questi articoli corrispondono in ampia misura alla legislazione in vigore (art. 9 e 11 OFI). La novità consiste nell’inserimento all’articolo 41 lettera a del rinvio alle attribuzioni inalienabili e irrinunciabili ai sensi dell’articolo 716a CO.
Art. 43 Organizzazione
Art. 44 Indipendenza
L’articolo 43 capoverso 1 corrisponde all’articolo 12 capoverso 1 OFI. L’articolo 43 capoverso 2 e l’articolo 44 poggiano sulla circolare CFB 96/5.
Art. 45 Esercizio dell’attività del fondo
Queste disposizioni corrispondono per l’essenziale all’articolo 10 OFI.
Luglio 2006 18 / 34