Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine
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Art. 84 Influsso determinante della direzione del fondo e della SICAV in ambito
di comproprietà abituale
Art. 85 Impegni; valori mobiliari a breve termine a interesse fisso e altri mezzi
disponibili a breve scadenza
Art. 86 Garanzia di progetti di costruzione
Questi articoli corrispondono agli articoli 47 e 48 OFI. L’attuale articolo 48 capoverso 4 OFI costituisce un articolo a sé stante ai fini di una migliore comprensibilità (art. 86).
Art. 87 Strumenti finanziari derivati
Rispetto alla formulazione più aperta dell’articolo 60 LICol, il presente articolo limita l’utilizzazione di derivati alla garanzia dei rischi di interesse e di valuta. Non esistono altre possibilità di utilizzazione nel caso dei fondi immobiliari.
Art. 88 Valutazione dei beni fondiari in caso di acquisto o di alienazione
Art. 89 Valutazione dei beni fondiari appartenenti all’investimento collettivo di
capitale
Art. 90 Verifica e valutazione dei progetti di costruzione
Dal profilo materiale questi tre articoli corrispondono per l’essenziale all’ordinamento in vigore ma, in un intento di chiarezza, articolano in tre diverse disposizioni diverse prescrizioni attualmente disseminate nella legislazione vigente e aventi per oggetto la valutazione a momenti diversi di investimenti immobiliari e di progetti di costruzione.
L’articolo 88 corrisponde per l’essenziale all’articolo 39 capoverso 2 LFI.
L’articolo 89 capoverso 1 corrisponde alla prima parte delle disposizioni dell’articolo 39 capoverso 4 LFI. L’articolo 89 capoverso 2 è nuovo, mentre l’articolo 89 capoverso 3 corrisponde all’articolo 49 capoverso 2 OFI. L’articolo 89 capoverso 4 corrisponde all’articolo 39 capoverso 5 LFI, mentre l’articolo 89 capoverso 5 corrisponde alla seconda parte della disposizione dell’articolo 39 capoverso 4 LFI.
L’articolo 90 infine corrisponde dal profilo materiale alla disposizione dell’articolo 39 capoverso 3 LFI.
Art. 91 Obbligo di pubblicazione
Questa disposizione corrisponde all’articolo 49 capoverso 1 OFI.
Art. 92 Competenze speciali
Dal profilo materiale il capoverso 1 corrisponde per l’essenziale all’articolo 40 capoverso 3 LFI, il capoverso 2 corrisponde all’articolo 40 capoversi 1 e 2 LFI.
Art. 93 Emissione di quote di fondi immobiliari
Il presente articolo corrisponde dal profilo materiale all’articolo 54 OFI. È nuovo invece il capoverso 2 lettera c che colma una vera e propria lacuna. In considerazione della sua maggiore prossimità al settore dei fondi immobiliari, la corrispondente organizzazione settoriale (SFA) è meglio adeguata ai fini di un’ulteriore concretizzazione.
Luglio 2006 25 / 34