Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine

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Art. 98 Deroghe

La situazione e le necessità in rapido mutamento del settore dei fondi si sono finora manifestate con maggiore intensità nell’ambito degli altri fondi. Ci si deve aspettare che anche in futuro i «più recenti» prodotti della categoria degli altri fondi divengano computabili.

Per rimanere concorrenziali particolarmente in questo settore è quindi importante che anche a livello di ordinanza non vengano disposte norme che rendano di per sé impossibili i futuri prodotti.

In futuro l’autorità di vigilanza potrà reagire in modo flessibile alle nuove possibilità, ma anche ai nuovi rischi, tramite la disposizione dell’articolo 98

Capitolo 4: Disposizioni comuni

Sezione 1: Banca depositaria

Art. 100 Obbligo di informazione

Art. 101 Compiti

Queste disposizioni corrispondono agli articoli 19 e 20 OFI. Il campo di applicazione è stato esteso a tutti gli investimenti collettivi di capitale aperti, mentre la terminologia è stata adeguata in modo conseguente.

Art. 102 Cambiamento di banca depositaria; termine di opposizione; entrata in

vigore e pagamento in contanti

Le disposizioni dell’articolo 40 sul cambiamento di direzione del fondo sono applicabili per analogia alla procedura di cambiamento di banca depositaria di un fondo di investimento contrattuale, perché la banca depositaria è parte del contratto di investimento collettivo unitamente alla direzione del fondo (cpv. 1).

La procedura di cambiamento della banca depositaria di una SICAV è più semplice perché la banca non è unicamente vincolata all’investitore da un contratto, ma si trova in un rapporto di mandato con la SICAV. Sempreché gli statuti non dispongano altrimenti, l’assemblea generale della SICAV decide il cambiamento di banca depositaria. In ogni caso la decisione di cambiamento della banca depositaria deve essere pubblicata negli organi di pubblicazione della SICAV per garantire un’informazione trasparente e un’adeguata protezione degli investitori (cpv. 2 e 3).

Sezione 2: Prospetto e prospetto semplificato

Art. 103 Prospetto

Art. 104 Prospetto semplificato

Entrambi questi articoli corrispondono per l’essenziale agli articoli 77 e 77a OFI, nella misura in cui essi non siano già stati attuati nella legge (art. 75 segg. LICol). La novità consiste nel fatto che il prospetto e il prospetto semplificato dovranno essere adeguati almeno una volta all’anno.

Luglio 2006 27 / 34