Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine

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Art. 60 Diritti di voto

Il capoverso 1 stabilisce che gli azionisti hanno il diritto di voto soltanto se sono toccati da una decisione.

Se i valori delle azioni dei singoli segmenti patrimoniali di una SICAV divergono fortemente gli uni dagli altri è data violazione del principio dell’articolo 47 LICol secondo il quale «ogni azione corrisponde a un diritto di voto» (cfr. le spiegazioni dell’art. 55). Sarebbe possibile eludere la disposizione dell’articolo 55 tramite una scomposizione («split») o una fusione («reverse split»). Per questo motivo il capoverso 2 limita la possibilità di scomposizione o di fusione di azioni e la fa dipendere dal consenso dell’autorità di vigilanza. Il capoverso 3 prevede inoltre esplicitamente una competenza corrispondente dell’autorità di vigilanza.

Sezione 2: Organizzazione

Art. 61 Assemblea generale

All’estero le assemblee dei soli singoli segmenti patrimoniali interessati costituiscono la norma. Sarebbe troppo dispendioso convocare tutti gli azionisti ad ogni modifica della politica di investimento di un segmento patrimoniale. Gli statuti possono pertanto prevedere la convocazione di singole assemblee generali per i segmenti patrimoniali e i loro rispettivi azionisti.

Il diritto di proporre trattande di cui al capoverso 2 si basa sull’articolo 699 capoverso 3 CO. Occorre però istituire una disposizione di diritto speciale perché, diversamente da quelle delle società anonime, le azioni della SICAV non hanno valore nominale.

La competenza dell’assemblea generale di modificare il regolamento, sancita dal capoverso 3, costituisce il pendant del diritto di opposizione degli investitori nel caso del fondo di investimento contrattuale (cfr. art. 27 cpv. 3 LICol). Nel caso della SICAV gli investitori non dispongono invece di un diritto di opposizione perché, come soci, possono fare valere i loro diritti di soci all’assemblea generale. Come il diritto di opposizione nel caso del fondo di investimento (cfr. art. 40 cpv. 1), anche la competenza nei tre casi menzionati dal capoverso 3 può essere limitata.

Il capoverso 4 è destinato a garantire che gli investitori che non hanno partecipato all’assemblea generale siano informati in merito alle decisioni di importanti modifiche del regolamento del fondo. Anche questa soluzione corrisponde all’ordinamento applicabile al fondo di investimento contrattuale (cfr. art. 27 cpv. 2 LICol).

Art. 62 Consiglio di amministrazione

In merito al capoverso 1 lettera d va osservato quanto segue: oggigiorno una SICAV in forma di umbrella fund costituisce piuttosto la regola che non l’eccezione. La creazione di nuovi segmenti patrimoniali deve essere possibile in ogni momento. Una simile creazione sarebbe però dispendiosa se l’assemblea generale dovesse ogni volta decidere in merito. In considerazione del fatto che i segmenti patrimoniali sono indipendenti tra di loro e non rispondono l’uno per l’altro, gli azionisti esistenti non sono toccati dalla creazione di nuovi segmenti patrimoniali o lo sono tuttalpiù marginalmente. Per questo

Luglio 2006 22 / 34