Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine
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Capitolo 2: Società di investimento a capitale variabile
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 50 Definizioni
Dato che la legge non utilizza le espressioni «con gestione autonoma» e «con gestione di terzi» usuali nell’UE, l’ordinanza vi provvede in un intento di chiarificazione. La legge utilizza l’espressione «delega dell’amministrazione» (cfr. art. 51 cpv. 5 LICol).
Art. 51 Scopo
Siccome la SICAV è ad un tempo un istituto e un prodotto, le sue attività potrebbero influenzare il successo del prodotto a prescindere dalla gestione del proprio patrimonio. Esse potrebbero pertanto influenzare il successo degli investimenti degli investitori. Per escludere questa possibilità tali attività sono vietate alla SICAV.
Art. 53 Conferimento minimo
L’importo di 500 000 CHF per la SICAV con gestione autonoma (cpv. 1) è solo lievemente superiore all’esigenza dell’UE, pari a 300 000 EUR, esigenza della quale occorre tenere conto in vista della compatibilità con la legislazione dell’UE.
Il capoverso 3 prescrive l’osservanza costante delle disposizioni sul conferimento minimo. Gli azionisti imprenditori devono colmare il calo al di sotto del conferimento minimo se intendono impedire lo scioglimento della SICAV da parte dell’autorità di vigilanza. È pertanto dato un obbligo di fatto di conferimento supplementare da parte degli azionisti imprenditori.
Art. 54 Definizione ed entità dei mezzi propri
I mezzi propri devono essere forniti in contanti dagli azionisti imprenditori (cpv. 1). Ad avvenuto conferimento essi costituiscono una parte del patrimonio della SICAV e sono investiti, come anche i mezzi degli azionisti investitori. È ammesso istituire una SICAV in forma di umbrella fund con un segmento patrimoniale che persegue una politica di investimento sicura e stabile (ad es. tramite investimenti in strumenti del mercato monetario). Spetta agli azionisti imprenditori stessi decidere se intendono partecipare con i mezzi propri al rischio degli altri azionisti.
Gli attivi necessari all’esercizio ai sensi del capoverso 2 lettera c devono essere distinti da quelli estranei all’esercizio. Per attivi estranei all’esercizio si intendono gli attivi tipici di un investimento collettivo di capitale, che costituirebbero una parte del patrimonio del fondo anche nel caso del fondo di investimento contrattuale (prodotto). Nel caso di un fondo in azioni si tratta delle azioni. Gli attivi necessari all’esercizio corrispondono invece agli attivi che nel caso di un fondo di investimento contrattuale apparterrebbero alla direzione del fondo (istituto). Si tratta ad esempio della mobilia, dei computer ecc. Tali attivi necessari all’esercizio possono essere ulteriormente suddivisi in funzione della loro necessità all’esercizio diretto dell’attività della SICAV. Tramite questa regolamentazione si intende ad esempio evitare che una SICAV acquisti (a spese degli investitori) automobili di lusso o jet privati e li utilizzi come copertura dei mezzi propri.
Luglio 2006 20 / 34