Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine
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collettivi di capitale l’elemento coatto della gestione da parte di terzi (cfr. art. 7 cpv. 1 LICol).
Il capoverso 2 è previsto affinché l’autorità di vigilanza possa reagire a future evoluzioni fondandosi su una base giuridica sufficiente.
Il numero minimo di accomandanti stabilito dal capoverso 3 è necessario a mente dell’attuale legislazione fiscale per escludere che questi ultimi possano esercitare un influsso diretto sulla direzione e sulla rappresentanza della società. Inoltre l’inserimento nell’ordinanza di un numero minimo era già previsto nel messaggio (pag. 5723).
Art. 5 Investitori qualificati
Secondo il messaggio (pag. 5733), con l’introduzione nella legge del concetto di «privato facoltoso» si «… risponde in tal modo a uno dei principali postulati della revisione, offrendo la possibilità alla piazza finanziaria svizzera […] di creare investimenti collettivi con il consenso dell’autorità di vigilanza per una cerchia precisa di persone i cui bisogni di protezione sono ridotti».
L’ordinanza deve definire questo nuovo concetto. Determinante ai fini di una concretizzazione adeguata è la presunzione legale che il privato facoltoso necessita di una protezione ridotta nella sua qualità di investitore qualificato nella misura in cui, in virtù della nuova legge, l’autorità di vigilanza può come finora «esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni […], sempreché essi siano esclusivamente rivolti a investitori qualificati e l’obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato» (art. 10 cpv. 3 lett. e nonché art. 10 cpv. 5 LICol). L’autorità di vigilanza ha finora fatto un uso generoso della sua competenza, concorrendo così in modo determinante al successo degli altri fondi. È pertanto prevedibile che essa proseguirà la sua prassi anche in futuro. Per questi motivi è giustificato fissare una soglia elevata per i privati facoltosi («High networth individuals»). Si deve trattare di persone che dispongono dei mezzi finanziari per farsi consigliare professionalmente. Dai colloqui tra diverse banche e l’autorità di vigilanza è emerso che queste persone non sono soltanto «facoltose» ma anzi «molto facoltose».
L’importo di 5 milioni in investimenti finanziari è quindi adeguato; una soglia inferiore non sarebbe invece giustificata dal profilo della protezione degli investitori. Se come proposto da più parti si riprendesse infatti un importo di 500 000 euro, un grande numero di lavoratori diverrebbero repentinamente «facoltosi» al momento del loro pensionamento e quindi meno bisognosi di protezione. Questo importo figura nella Direttiva 2003/71/CE concernente il prospetto da pubblicare in caso di offerta pubblica di cartevalori (Direttiva dell’UE sul prospetto). Come risulta già dal titolo di questa direttiva, si tratta dell’obbligo di pubblicazione del prospetto nel caso di offerta pubblica di cartevalori. L’obbligo della pubblicazione di un prospetto non si applica all’offerta di cartevalori diretta esclusivamente agli investitori qualificati ai sensi della direttiva. Affinché siano considerate investitori qualificati, le persone fisiche devono almeno adempiere due dei seguenti criteri:
a) l’investitore ha effettuato un ampio volume di operazioni sui mercati di cartevalori e concluso negli ultimi quattro trimestri una media di almeno dieci transazioni per trimestre;
Luglio 2006 7 / 34