Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine

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Art. 46 Definizione di mezzi propri

La definizione dei mezzi propri si fonda da un canto sull’articolo 15 OFI e d’altro canto sull’articolo 11a OBCR. Le disposizioni di entrambe queste ordinanze sono armonizzare tra di loro.

Rispetto all’attuale articolo 15 OFI, le fideiussioni solidali non sono più riconosciute come mezzi propri. L’ordinamento della legislazione in vigore è complicato e pressoché irrilevante ai fini della prassi. L’articolo 139 capoverso 4 prevede in modo corrispondente un termine transitorio di un anno dall’entrata in vigore dell’ordinanza dopo il quale le fideiussioni solidali non sono più riconosciute come mezzi propri.

Art. 47 Entità dei mezzi propri

Il presente articolo si basa sull’articolo 16 OFI. Esso è già stato adeguato alla legislazione dell’UE nel 2004 (aumento del cap dei mezzi propri da 10 a 20 milioni di CHF e allentamento delle prescrizioni sui mezzi propri tramite estensione della scala degressiva nella misura di ¼% del capitale gestito che supera 1 miliardo di CHF). Per rafforzare la capacità concorrenziale i tassi percentuali attuali sono applicati di volta in volta ai patrimoni gestiti di entità inferiore. In questo modo i tassi percentuali inferiori sono applicati più presto. A partire da un importo di 250 milioni di CHF la scala degressiva continua e viene introdotto un ulteriore tasso percentuale di ⅛%.

L’effetto è una riduzione dei mezzi propri rispetto al patrimonio gestito: secondo la legislazione in vigore, per gestire un patrimonio di 1 miliardo di CHF sono necessari mezzi propri pari a 6,5 milioni di CHF, mentre secondo il nuovo diritto sono necessari in questo caso mezzi propri pari a circa 2,3 milioni di CHF, somma comunque sempre superiore a quella prevista nell’UE.

Il cap di 20 milioni di CHF viene mantenuto. Esso è però raggiunto soltanto a partire da un patrimonio gestito di 15,15 miliardi di CHF (nell’ambito della legislazione in vigore: 6,4 miliardi di CHF).

Il capoverso 2 stabilisce che il patrimonio di una SICAV gestita da terzi non deve essere considerato da quest’ultima ai fini del calcolo dei mezzi propri, bensì dalla direzione del fondo incaricata.

Art. 48 Rapporto di attività

Art. 49 Cambiamento di direzione; termine di opposizione; entrata in vigore e

pagamento in contanti

Queste disposizioni corrispondono all’articolo 17 OFI e materialmente all’articolo 18 OFI.

Luglio 2006 19 / 34