Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine

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Il capoverso 2 stabilisce che – oltre alle forme classiche di finanziamento esterno delle imprese tramite finanziamenti propri e finanziamenti di terzi – sono altresì possibili forme miste di capitale di terzi e di capitale proprio, come i cosiddetti finanziamenti mezzanini. I finanziamenti mezzanini vanno intesi come concetto collettivo applicato ai tipi di finanziamento aventi le caratteristiche del capitale di terzi e del capitale proprio. Ne fanno parte ad esempio i mutui di rango successivo o parziari, le partecipazioni tacite, i diritti e i buoni di godimento, nonché i prestiti convertibili e a opzioni.

Art. 118 Altri investimenti

Per il tramite del capoverso 1 il Consiglio federale fa uso della sua competenza ai sensi dell’articolo 103 di ammettere altri investimenti. Sono ad esempio ammessi investimenti in progetti immobiliari e in altri fondi per investimenti alternativi (cpv. 2), ma soltanto se essi presentano le caratteristiche del capitale di rischio ai sensi dell’articolo 117. Ciò significa che non sono ammessi investimenti alternativi come gli Hedge Funds con stili di investimento del tipo «Global Macro», «Arbitrage» o «Long-Short», perché essi non presentano le peculiarità del capitale di rischio. La cerchia degli investimenti ammessi è pertanto limitata, nel senso che non è applicabile qualsiasi strategia di investimento.

Capitolo 2: Società di investimento a capitale fisso

Art. 119 Scopo

In merito valgono le considerazioni dell’articolo 114 e le spiegazioni dell’articolo 51.

Art. 120 Investimenti ammessi

Le possibilità di investimento degli altri fondi sono molto variate (cfr. art. 96) e ricoprono pertanto di massima tutte le necessità della SICAF (cpv. 1). L’autorità di vigilanza può nondimeno ammettere ulteriori investimenti qualora si rendesse necessaria la possibilità di più ampi investimenti (cpv. 2).

Titolo 4: Investimenti collettivi di capitale esteri

Capitolo 1: Approvazione

Art. 124 Revoca dell’approvazione

Art. 125 Designazione dell’investimento collettivo di capitale estero

Queste disposizioni corrispondono materialmente agli articoli 57 e 59 OFI.

Art. 126 Contratto scritto di rappresentanza e di ufficio di pagamento

Il capoverso 1 corrisponde materialmente all’articolo 56 capoverso 1 lettera e OFI.

Luglio 2006 31 / 34