Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine

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b) il valore del portafoglio di cartevalori dell’investitore supera 0,5 milioni di euro;

c) l’investitore è o era attivo durante almeno un anno nel settore finanziario con uno statuto professionale che presuppone conoscenze nel campo degli investimenti in cartevalori (art. 2 cpv. 2 della Direttive dell’UE sul prospetto).

Nella fattispecie non si tratta però dell’obbligo di pubblicazione di un prospetto, bensì di un’ampia possibilità di deroga a determinate disposizioni della legge per quanto concerne la protezione degli investitori. Già per questo solo motivo il rinvio alla Direttiva dell’UE sul prospetto sarebbe insufficiente. A questa circostanza si aggiunge il fatto che da un canto il concetto di patrimonio ai sensi della Direttiva dell’UE sul prospetto («valore del portafoglio di cartevalori») è più restrittivo di quello dell’articolo 5 capoverso 1 OICol («investimenti finanziari») e che, d’altro canto, secondo la Direttiva dell’UE sul prospetto, almeno due criteri devono essere adempiti cumulativamente, mentre nel quadro dell’OICol ci si fonda unicamente sugli investimenti finanziari.

L’articolo 5 capoverso 1 corrisponde peraltro all’approccio seguito nella revisione della circolare CFB 03/1 «Appello al pubblico / Fondi di investimento» (cfr. numeri marginali 16a 3 16b). La revisione è entrata in vigore il 1° aprile 2006 ed è stata approvata dal settore.

Già secondo la prassi attuale dell’autorità di vigilanza la pubblicità nei confronti di clienti di gerenti patrimoniali indipendenti non è considerata appello al pubblico a determinate condizioni (cfr. circolare della CFB 03/1, n. marginale 16). In altre parole, nel quadro delle relazioni con la clientela a questi clienti è attribuito un bisogno ridotto di protezione. Di conseguenza essi sono considerati qualificati purché siano osservate le condizioni sancite dal capoverso 2.

Capitolo 3: Autorizzazione e approvazione

Sezione 1: In generale

Art. 6 Documenti di autorizzazione

Il presente articolo elenca i documenti necessari che disciplinano l’organizzazione del titolare dell’autorizzazione. Secondo l’articolo 13 questi documenti devono essere sottoposti all’autorità di vigilanza per autorizzazione anche in caso di modifica dell’organizzazione.

Art. 7 Eccezioni all’obbligo dell’autorizzazione

In virtù della legislazione in vigore (art. 23 dell’ordinanza sui fondi di investimento «OFI») le direzioni del fondo, le banche, i commercianti di valori mobiliari, la Posta svizzera nonché gli istituti di assicurazione non necessitano dell’autorizzazione come distributori. Anche l’autorizzazione come rappresentante comporta un’autorizzazione del titolare della distribuzione (art. 56 cpv. 5 OFI). Le imprese o persone che già sottostanno a una vigilanza da parte dello Stato non devono richiedere un’ulteriore autorizzazione per attività supplementari alle quali sono vincolate condizioni di autorizzazione di livello inferiore (e maiore minus) .

Luglio 2006 8 / 34