Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine

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zione (formale) dal profilo delle qualifiche specifiche, ma pur sempre di un’esperienza pluriennale nel settore degli investimenti.

D’altro canto questa normativa di eccezione consente di imporre alla direzione del fondo che delega la gestione patrimoniale di un altro fondo per investimenti alternativi esigenze meno elevate di quelle alle quali sarebbe sottoposta se assumesse essa stessa tale gestione patrimoniale. Questa soluzione corrisponde alla legislazione in vigore (art. 44 cpv. 2 secondo periodo OFI).

Art. 10 Persone che detengono una partecipazione qualificata

Il presente articolo è fonte di chiarezza rispetto alla legislazione in vigore (art. 10 cpv. 2 LFI), nel senso che la formulazione è precisata sul modello della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR) e della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM).

Le persone che detengono una partecipazione qualificata sono definite all’articolo 14 capoverso 3 LICol.

L’autorità di vigilanza valuterà le esigenze in funzione di parametri analoghi a quelli applicati alle persone responsabili dell’amministrazione e della direzione ai sensi dell’articolo 9.

Art. 11 Organizzazione d’esercizio

Questo articolo trae origine dall’attuale ordinamento dell’articolo 12 OFI sulla direzione del fondo, nonché dalla circolare della CFB 96/5 «Separazione della direzione del fondo e della banca depositaria». Poiché, diversamente da questi atti legislativi, è diretto nei confronti di tutti i titolari dell’autorizzazione, l’articolo è concepito in modo generico e le sue esigenze sono in parte inferiori. In questo senso ad esempio, la direzione del fondo deve essere composta secondo il capoverso 1 da almeno due persone. Se vengono poste esigenze superiori a singoli titolari dell’autorizzazione, tali esigenze sono disciplinate a titolo complementare negli articoli speciali relativi a questi titolari dell’autorizzazione. A titolo d’esempio, la direzione del fondo deve disporre di almeno tre collaboratori a tempo pieno con diritto di firma (art. 43 cpv. 2).

Il capoverso 4 consente una valutazione differenziata a dipendenza dell’attività svolta e prospettata. Tale tipo di valutazione è importante nel contesto degli altri fondi per investimenti alternativi o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale.

La norma eccezionale prevista dal capoverso 6 permette ad esempio di fare delle eccezioni per i gerenti patrimoniali con organizzazioni più piccole e più modeste.

Art. 12 Garanzie finanziarie

Come nel caso della legge, le esigenze finanziarie minime sono disciplinate singolarmente per ogni titolare dell’autorizzazione.

Luglio 2006 10 / 34