Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine

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Art. 115 Accomandatari

Nel caso della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale la gestione è disbrigata dall’accomandatario. Diversamente dall’accomandatario della società in accomandita del diritto delle obbligazioni, l’accomandatario è in questo caso una società anonima. In questo senso, in quanto persona giuridica che agisce per conto della società in accomandita per investimenti di capitale, essa deve adempiere integralmente le condizioni di autorizzazione dell’articolo 14 LICol e in particolare offrire la garanzia ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera a LICol. L’articolo 14 LICol deve essere applicato conformemente al senso e allo scopo, di modo che l’intervento nei confronti dell’accomandatario sia giustificato (cpv. 1).

Fondandosi sul diritto delle obbligazioni, la legge non prevede un capitale accomandato per la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale. In quanto accomandatario la società anonima deve nondimeno disporre di un capitale azionario di almeno 250 000 CHF. Questo substrato di responsabilità è in particolare destinato a coprire i rischi operativi.

Come illustrato, ai fini dell’autorizzazione della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale è giustificato intervenire sugli accomandatari. Di conseguenza la medesima soluzione si applica alla modifica delle condizioni di autorizzazione e di approvazione dell’accomandatario (cpv. 3).

Art. 116 Contratto di società

I capoversi 1 e 2 consentono alla società di applicare anche nei propri confronti i principi di delega della gestione stabiliti dalla legge. Come nel caso della direzione del fondo (art. 31 LICol) e della SICAV (art. 51 LICol), anche la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, rispettivamente gli accomandatari, può delegare nell’interesse di un’amministrazione adeguata le decisioni di investimento e altre attività (cpv. 1), purché le persone incaricate siano qualificate per un’esecuzione ineccepibile dell’attività (cpv. 2).

Il capoverso 3 enumera le condizioni alle quali gli accomandatari con mansioni direttive possono partecipare come accomandanti alla società in accomandita per investimenti collettivi di capitale. A livello di industria di Private Equity è infatti usuale e incontestato che l’investitore partecipi alla Limited Partnership, anche per dimostrare che si identifica con i propri investimenti e che è disposto ad assumere i rischi ad essi vincolati. Per il tramite delle condizioni enumerate dal capoverso 3 si intendono evitare difficili questioni di delimitazione fiscale (cpv. 3 lett. b). Occorre inoltre garantire che le persone con mansioni direttive possano sfruttare conoscenze insider (cpv. 3 lett. c).

Art. 117 Capitale di rischio

Contrariamente al messaggio, la legge non definisce espressamente il capitale di rischio (Private Equity). Ai fini della certezza del diritto occorre pertanto descrivere al capoverso 1 dell’ordinanza le peculiarità del capitale di rischio (profilo di rischio e obiettivo di finanziamento degli investimenti).

Luglio 2006 30 / 34