Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine
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investitori di fondi di investimento (prodotto). A mente della natura mista delle nuove forme societarie – che sono ad un tempo istituto e prodotto – è pertanto necessario un disciplinamento differenziato.
Il capoverso 3 lettera a costituisce un complemento alla legislazione in vigore.
Art. 15 Condizioni della procedura semplificata di approvazione
Il presente articolo si limita ai prodotti e non si riferisce agli istituti (ad es. SICAF), perché le attività di verifica vincolate a questi ultimi (ad es. delle persone incaricate della direzione) non possono essere semplificate. Per questo motivo sono oggetto del presente articolo soltanto gli investimenti collettivi di capitale aperti. Nel caso della SICAV questa procedura può unicamente essere applicata ai nuovi segmenti patrimoniali di una SICAV già esistente.
L’autorità di vigilanza deve comunque riconoscere almeno una volta i documenti standard nei confronti del ramo settoriale (cpv. 1 lett. a) o dei singoli titolari dell’autorizzazione (cpv. 1 lett. b). Questo ultimo caso di riconoscimento individuale va previsto perché già nell’ambito della legislazione in vigore diverse direzioni del fondo, per poter meglio corrispondere alle proprie necessità, divergono costantemente su singoli punti dai documenti standard della SFA.
L’obbligo di confermare il ricevimento della richiesta che il capoverso 2 impone all’autorità di vigilanza è destinato a tutelare la certezza del diritto per quanto concerne il decorso dei termini (cfr. art. 16).
Art. 16 Termini nella procedura semplificata di approvazione
La procedura semplificata di approvazione degli investimenti collettivi di capitale per investitori qualificati prevede che i fondi in valori mobiliari, i fondi immobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali siano considerati automaticamente approvati al termine di quattro settimane dal ricevimento della richiesta.
Rispetto agli altri Paesi questi termini sono relativamente brevi. In compenso l’autorità di vigilanza dispone di un diritto di modica retroattiva per tre ulteriori mesi (cfr. art. 17).
Diversamente dal disegno del Consiglio federale, la LICol consente una procedura semplificata di approvazione anche per gli investimenti collettivi di capitale aperti al pubblico. Il capoverso 2 prevede i termini applicabili a questa procedura. Contrariamente alla procedura nel caso degli investimenti collettivi di capitale aperti per investitori qualificati, occorre nondimeno garantire che questa procedura si concluda con una decisione dell’autorità di vigilanza affinché essa sia in sintonia con gli standard internazionali (cfr. messaggio pag. 5748).
In considerazione del bisogno accresciuto di protezione del pubblico generico di investitori, l’autorità di vigilanza non ha il diritto di modificare i documenti ad avvenuta approvazione. In compenso i termini della procedura sono più lunghi.
Luglio 2006 12 / 34