Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine

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Art. 13 Cambiamento di organizzazione e di documenti

Il capoverso 1 si riferisce ai cambiamenti di fattispecie sottoposte ad autorizzazione. Esse concernono il titolare dell’autorizzazione e quindi un istituto. Il capoverso 2 si riferisce al contrario all’obbligo di approvazione dei documenti menzionati all’articolo 15 e pertanto ai prodotti descritti nei documenti corrispondenti.

Siccome nel caso delle nuove forme giuridiche della SICAV, della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e della SICAF istituto e prodotto sono vincolati in modo inseparabile, la modifica degli statuti, rispettivamente del contratto di società, è soggetta ad autorizzazione e ad approvazione. Questa circostanza è dovuta al fatto che il documento contiene normative che si riferiscono sia all’istituto, sia al prodotto.

L’autorizzazione rispettivamente l’approvazione dell’autorità di vigilanza devono intervenire prima del cambiamento. Nel contesto della legislazione in vigore questa norma si applica ai prodotti (approvazione), ma non agli statuti della direzione del fondo (art. 13 lett. d OFI). Nel caso delle banche e dei commercianti di valori mobiliari è nondimeno usuale che l’autorità di vigilanza dia il suo consenso alle modiche concernenti l’istituto (modifica degli statuti e del regolamento). La nuova esigenza legale è d’ora in poi concretizzata da questo articolo.

Non è invece praticabile un’approvazione formale preliminare dei prodotti esteri. I rappresentanti degli investimenti collettivi di capitale esteri devono informare, senza indugio, ma soltanto retroattivamente, l’autorità di vigilanza in merito ai cambiamenti dei prodotti. L’autorità di vigilanza può esigere un adeguamento del prodotto se le modifiche non sono in sintonia con le disposizioni della legge. Questa soluzione corrisponde alla legislazione attuale.

Art. 14 Obblighi di comunicazione

Numerosi fatti suscettibili di porre in forse un’autorizzazione (esistente) possono essere comunicati soltanto in una fase successiva, poiché il titolare dell’autorizzazione vi ha un influsso limitato o non vi ha alcun influsso. Conformemente alla legislazione in vigore tali fatti devono nondimeno essere comunicati immediatamente all’autorità di vigilanza.

L’elenco dei fatti è più esaustivo di quello dell’articolo 13 OFI. Con riferimento alla direzione del fondo, il presente articolo corrisponde materialmente alla legislazione in vigore.

La banca depositaria è esclusa in ampia misura dall’obbligo di comunicazione perché deve già ottemperare a tali obblighi nell’ambito del suo assoggettamento alla legge sulle banche.

Diversamente dagli azionisti imprenditori della SICAV e dagli accomandanti della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, gli azionisti investitori della SICAV e gli accomandatari non sottostanno all’obbligo di comunicazione delle persone che detengono partecipazioni qualificate (cpv. 1 lett. c). Corrisponde già all’ordinamento attuale il fatto che l’autorità di vigilanza debba conoscere per motivi cautelari i proprietari determinanti di una direzione del fondo (istituto), non però normalmente gli

Luglio 2006 11 / 34