Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine

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Dal momento che sono investiti i mezzi propri possono subire fluttuazioni di valore. Una perdita di valore può fare sì che le prescrizioni in materia di mezzi propri non siano rispettate. Il capoverso 5 prescrive l’osservanza costante delle prescrizioni in materia di mezzi propri. Gli azionisti imprenditori devono colmare la sottocopertura se intendono impedire lo scioglimento della SICAV da parte dell’autorità di vigilanza. È pertanto dato un obbligo di fatto di conferimento supplementare da parte degli azionisti imprenditori.

Art. 55 Prezzo netto di emissione al momento della prima emissione

L’articolo 47 della legge stabilisce il principio secondo il quale un’azione corrisponde a un diritto di voto. Le azioni privilegiate sono esplicitamente vietate (art. 40 cpv. 5 LICol).

Nel caso degli umbrella fund tali principi sarebbero messi in pericolo se i prezzi di emissione dei diversi segmenti patrimoniali divergessero fortemente. Se ad esempio l’azione costasse 10 CHF nel segmento patrimoniale A e 10 000 CHF nel segmento patrimoniale B, l’azionista che ha investito nel segmento patrimoniale A la medesima somma che un altro azionista ha investito nel segmento patrimoniale B disporrebbe di 1000 volte più voti all’assemblea generale. Verrebbe così creata di fatto un’azione privilegiata. Per impedire questa situazione, dopo la prima scelta il prezzo di emissione all’emissione – dedotte le eventuali commissioni di distribuzione (che possono essere diverse per ogni investitore) – deve essere uguale per ogni segmento patrimoniale.

Se con il passare del tempo si dovessero verificare massicci spostamenti di valore tra i segmenti patrimoniali è possibile porvi rimedio mediante scomposizione o fusione delle azioni di un segmento patrimoniale (art. 60 cpv. 3).

Art. 56 Scioglimento di segmenti patrimoniali

Siccome gli azionisti imprenditori possono decidere per legge la chiusura dell’intera SICAV, tale diritto deve spettare loro anche per i singoli segmenti patrimoniali della SICAV (e maiore minus).

Art. 58 Investimenti in azioni proprie

Il divieto di detenere azioni proprie (art. 42 cpv. 2 LICol) è destinato a impedire che la SICAV ricorrendo al finanziamento di terzi riprenda le azioni restituite anziché distruggerle. A causa dell’effetto leva, le oscillazioni delle quotazioni potrebbero ripercuotersi in proporzione eccessiva sul patrimonio della SICAV. Questo pericolo non sussiste però se non si detengono azioni del proprio segmento patrimoniale, bensì azioni di un altro segmento patrimoniale della SICAV; ogni segmento patrimoniale costituisce dunque un investimento collettivo di capitale separato. Non è pertanto opportuno riferire il divieto della detenzione di azioni proprie anche alle azioni di un altro segmento patrimoniale della SICAV.

Già attualmente è al contrario usuale la detenzione di titoli di altri segmenti patrimoniali all’interno di un umbrella fund. Fanno ad esempio capo a questa possibilità le direzioni dei fondi che non possono tecnicamente garantire un pooling.

Un’interpretazione estensiva del divieto con riferimento alle azioni di tutti i segmenti patrimoniali sarebbe quindi inopportuna e contraria alla realtà economica.

Luglio 2006 21 / 34