Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine
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motivo in virtù del capoverso 1 lettera d una norma statutaria può prevedere la possibilità della creazione di nuovi segmenti patrimoniali senza la necessità del voto degli azionisti esistenti all’assemblea generale. In questo caso la creazione di nuovi segmenti patrimoniali non è neppure soggetta a pubblicazione.
Art. 63 Delega dell’amministrazione
La ridelega è di massima consentita (lett. b) se la SICAV con gestione di terzi incarica una direzione del fondo dell’amministrazione della SICAV (cpv. 1). Già in virtù della legislazione attuale la gestione patrimoniale (asset management) può essere ridelegata (circolare CFB 96/5). È però ovvio che non tutti i compiti trasferiti alla direzione del fondo possono essere ridelegati da quest’ultima perché nell’ipotesi contraria sarebbe possibile eludere la disposizione legale che prevede imperativamente la delega dell’amministrazione a una direzione del fondo (art. 51 cpv. 5 LICol).
Nella sua circolare CFB 96/5 «Separazione della direzione del fondo e della banca depositaria», l’autorità di vigilanza ha dichiaro non delegabili determinate attribuzioni della direzione del fondo. Tale attribuzioni comprendono ad esempio la valutazione del patrimonio del fondo o la designazione dei periti incaricati delle stime. Anche in futuro questi compiti non potranno essere ridelegati a terzi dalla direzione del fondo incaricata ai sensi dell’articolo 51 capoverso 5 LICol.
Capitolo 3: Tipi di investimenti collettivi di capitale aperti e prescrizioni di inve-
stimento
Sezione 1: Disposizioni comuni
Art. 64 Osservanza delle prescrizioni di investimento
La presente disposizione corrisponde alla legislazione in vigore (cfr. art. 29 OFI), ma al capoverso 2 è stata soppressa l’osservazione tra parentesi «(ad es. a seguito dell’esercizio di diritti preferenziali)» per chiarire che vi sono incluse soltanto infrazioni passive.
Art. 65 Oggetto degli umbrella fund
Il presente articolo corrisponde alla legislazione attuale (cfr. art. 30 OFI).
Sezione 2: Fondi in valori mobiliari
Le disposizioni relative al fondo in valori mobiliari corrispondono per l’essenziale a quelle della legislazione in vigore (cfr. art. 31 segg. OFI). Una novità è costituita dal fattore leva del 2.1 di cui all’articolo 68 capoverso 3, come usuale nell’UE. Essa è destinata a porre fine allo svantaggio dei fondi svizzeri. Inoltre le disposizioni sono state ristrutturate nell’intento di una migliore leggibilità.
Art. 68 Strumenti finanziari derivati
È nuovo unicamente il capoverso 3. Questa disposizione è riconducibile a una raccomandazione della Commissione dell’UE del 27 aprile 2004 sull’impiego di strumenti derivati presso gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). In
Luglio 2006 23 / 34