Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine

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Sezione 5: Ristrutturazione e scioglimento

Art. 111 Condizioni della ristrutturazione

Il capoverso 1 è volutamente limitato al fondo di investimento contrattuale e corrisponde all’articolo 7a capoverso 1 OFI; nel caso del trasferimento patrimoniale di una SICAV queste disposizioni possono infatti applicarsi soltanto per analogia (cpv. 2).

Il capoverso 3 corrisponde in forma ampliata (SICAV) alla disposizione dell’articolo 7a capoverso 2 OFI.

Art. 112 Procedura di riunione di investimenti collettivi di capitale

I capoversi 1–4 sono volutamente limitati al fondo di investimento contrattuale e corrispondono – a prescindere da un esiguo restringimento – all’articolo 7b capoversi 1–4 OFI. È invece nuovo il capoverso 5 relativo alla SICAV.

Art. 113 Scioglimento di un investimento collettivo di capitale

Questo articolo corrisponde per l’essenziale all’articolo 27 OFI. Il capoverso 1 chiarisce che l’investimento collettivo di capitale è sciolto immediatamente dopo la disdetta della direzione del fondo o della banca depositaria, rispettivamente dopo la decisione di scioglimento degli azionisti imprenditori e che il patrimonio del fondo può essere subito venduto, ossia che non occorre aspettare la scadenza del termine di disdetta nel caso del fondo di investimento contrattuale.

Il capoverso 5 è necessario nella misura in cui, nel caso del fondo di investimento contrattuale, la disdetta del contratto di banca depositaria tra la SICAV e la banca depositaria non determina lo scioglimento della SICAV. La disdetta va nondimeno comunicata immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio di revisione, affinché l’autorità di vigilanza possa adottare i provvedimenti eventualmente necessari se la SICAV non designa una nuova banca depositaria adeguata.

Titolo 3: Investimenti collettivi di capitale chiusi

Capitolo 1: Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale

Art. 114 Scopo

Il presente articolo stabilisce che, diversamente dal caso della direzione del fondo, nel caso della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale è esclusa la fornitura di prestazioni di servizi diverse dall’amministrazione del suo proprio patrimonio. Dato che nel caso della SICAV la società costituisce ad un tempo un istituto e un prodotto, le attività a prescindere dall’amministrazione del proprio patrimonio potrebbero avere un influsso sul successo del prodotto. Si vedano in merito le spiegazioni dell’articolo 51.

Luglio 2006 29 / 34