Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine

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Spiegazioni dei singoli articoli

Titolo 1: Disposizioni generali

Capitolo 1: Scopo e campo di applicazione

Art. 1 Club di investimento

La presente disposizione concretizza l’articolo 2 capoverso 2 lettera f LICol (club di investimento). Per evitare un’elusione evidente della legge, alla creazione di un club di investimento devono essere adempite diverse condizioni [cfr. il messaggio concernente la legge federale sugli investimenti collettivi di capitale, pag. 5741 (qui di seguito il messaggio)].

Anzitutto i diritti sociali dei membri devono essere indicati nel documento costitutivo determinante ai fini della forma giuridica prescelta. Secondariamente le decisioni di investimento devono essere adottate dai membri stessi, circostanza che vieta loro di fatto di incaricare un gerente patrimoniale esterno di agire per loro conto. Infine, nel quadro delle condizioni menzionate dalle lettere c e d – ossia la limitazione a 20 del numero dei membri e l’obbligo di informarli regolarmente – è concretizzata la prassi della Commissione federale delle banche (CFB) e dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) (cfr. in merito l’art. 60 dell’ordinanza d’esecuzione del 19 dicembre 1966 della legge federale su l’imposta preventiva e il promemoria dell’AFC sul trattamento fiscale dei club di investimento svizzeri). L’informazione sullo stato degli investimenti è effettuata più volte all’anno, sotto forma di rendiconto periodico ai membri.

Art. 2 Appello al pubblico

Il concetto di appello al pubblico è importante; da un canto, come criterio di delimitazione del portafoglio collettivo interno rispetto agli investimenti collettivi di capitale e, d’altro canto, come criterio di assoggettamento degli investimenti collettivi di capitale esteri. Esso è invece irrilevante ai fini dell’assoggettamento degli investimenti collettivi di capitale di diritto svizzero.

Per tenere conto delle diverse esigenze in ambito di protezione degli investitori, il capoverso 1 esclude la fattispecie dell’appello al pubblico quando la pubblicità è rivolta esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 LICol. In questo contesto possono però essere utilizzati soltanto i mezzi pubblicitari usuali, come prese personali di contatto o presentazioni «Road Show» (cfr. circolare CFB 03/1 «Appello al pubblico / Fondi di investimento», n. marginale 12). La pubblicità può essere rivolta soltanto a investitori qualificati; essa non può pertanto essere effettuata tramite canali informativi diretti a un vasto pubblico (ad es. inserzioni nei giornali), che potrebbero pertanto dirigersi anche a investitori non qualificati.

Il capoverso 2 reca un’ulteriore precisazione dell’articolo 3 LICol; esso prevede infatti che la pubblicazione di prezzi, corsi e valori di inventario nei media da parte di intermediari finanziari sottoposti a vigilanza non può contenere indicazioni di contatto, come ad esempio numeri di telefono, indirizzi ordinari o elettronici oppure collegamenti Web. A prescindere dall’autorizzazione o no di un investimento collettivo di capitale estero, non si è in presenza di un appello al pubblico se non vengono pubblicate simili indica-

Luglio 2006 5 / 34