Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine
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Capitolo 2: Rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri
Art. 127 Capitale minimo e prestazione di garanzie
Art. 128 Assicurazione di responsabilità civile professionale
L’articolo 127 corrisponde alla disposizione applicabile ai gerenti patrimoniali (cfr. art. 18 e 19). Il capitale minimo è ridotto in modo corrispondente perché la responsabilità dei rappresentanti degli investimenti collettivi di capitale esteri è inferiore a quella dei gerenti patrimoniali.
A tale scopo l’articolo 128 prevede la conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale. Esso corrisponde materialmente all’articolo 56 capoverso 1 lettera d OFI; l’entità minima dell’assicurazione è però già stabilita a livello di ordinanza.
Art. 129 Prescrizioni di pubblicazione e di comunicazione
La presente disposizione corrisponde materialmente all’articolo 61 OFI.
Titolo 5: Revisione e vigilanza
Capitolo 1: Uffici di revisione
Art. 130 Organizzazione
Il presente articolo corrisponde per l’essenziale all’articolo 79 OFI; a titolo di condizioni supplementari esso prevede però – e si tratta di una novità – che le società a garanzia limitata devono constare di almeno quattro soci (cpv. 2); in questo senso la presente disposizione è adeguata all’articolo 35 capoverso 1 lettera b OBCR e all’articolo 32 capoverso 2 OBVM.
Art. 131 Condizioni di riconoscimento
Questa disposizione corrisponde materialmente all’articolo 80 OFI. Il capoverso 1 lettera a è interamente riformulato e riprende il testo degli articoli 35 capoverso 2 lettera a OBCR e 32 capoverso 3 lettera b OBVM.
Art. 132 Condizioni agevolate di riconoscimento
La revisione degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza è un mercato aspramente disputato che si spartiscono tra di loro alcune grandi società di revisione appositamente specializzate. L’accesso a questo mercato è relativamente difficile alle altre società di revisione perché esse devono ottemperare alle elevate esigenze sancite dalla LBCR, dalla LBVM e dalla LFI/LICol.
Secondo la legislazione in vigore, la verifica delle banche, dei fondi in investimento e dei commercianti di valori mobiliari può essere effettuata soltanto da poche società di revisione (cfr. rapporto annuale 2005 della CFB, pag. 141). La maggior parte dei gerenti patrimoniali che saranno sottoposti in futuro alla legge o che vi si sottoporranno volontariamente non sono verificati da queste società, ma da società di minori dimensioni sufficientemente qualificate per la revisione dei gerenti patrimoniali, che non a-
Luglio 2006 32 / 34