Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine

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dempiono però le esigenze di verifica delle banche, dei fondi di investimento e dei commercianti di valori mobiliari.

La presente disposizione viene incontro agli auspici dell’Associazione svizzera di gestori di patrimoni (qui di seguito ASG). I gerenti patrimoniali sottoposti alla legge potranno pertanto ulteriormente incaricare i loro abituali uffici di revisione esterni purché questi ultimi adempiano le condizioni stabilite dalla legge, condizioni che tengono ampiamente conto delle proposte dell’ASG.

È inoltre previsto che gli uffici di revisione dei rappresenti di investimenti collettivi di capitale esteri che non sono banche, direzioni del fondo o commercianti di valori mobiliari possano parimenti beneficiare di questa procedura agevolata di riconoscimento.

Agli uffici di revisione interessati è impartito un anno per l’attuazione di queste disposizioni materiali (cfr. art. 139 cpv. 7).

Art. 134 Indipendenza

Queste disposizioni corrispondono agli articoli 81 e 83 OFI e riprendono i principi degli articoli 36 OBCR e 33 OBVM.

Art. 135 Obblighi

Gli obblighi dell’ufficio di revisione contemplati in questo articolo sono ripresi da un canto dall’articolo 82 OFI e d’altro canto dalle attuali corrispondenti disposizioni dell’OBCR (art. 38) e dell’OBVM (art. 34). Su questo punto è attuata un’armonizzazione tra la legislazione sugli investimenti collettivi di capitale e quelle sulle banche e sulle borse.

Capitolo 2: Vigilanza

Art. 136 Designazione di un amministratore

Art. 137 Proseguimento dell’investimento collettivo di capitale

Queste disposizioni corrispondono materialmente agli articoli 28 e 84 OFI.

Titolo 6: Disposizioni finali e transitorie

Art. 139 Disposizioni transitorie

Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 87 capoverso 1 OFI, tenuto conto dell’estensione del campo di applicazione della legge. Di massima quindi la nuova ordinanza è valida immediatamente dopo la sua entrata in vigore. Vanno sottolineate le seguenti disposizioni transitorie:

Entro il termine di un anno dall’entrata in vigore dell’OICol le direzioni dei fondi dovranno adempiere altrimenti le disposizioni sui mezzi propri (cpv. 2) perché, diversamente dalla legislazione in vigore, le fideiussioni solidali non sono più riconosciute come mezzi propri delle direzioni del fondo a causa della loro struttura complicata e della loro esigua importanza pratica.

Luglio 2006 33 / 34