Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 34 pagine
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Art. 17 Modifica retroattiva dei documenti
L’autorità di vigilanza può esigere una modifica retroattiva dei documenti relativi ai prodotti destinati esclusivamente agli investitori qualificati. Un simile modo di procedere è giustificato nella misura in cui questi investitori hanno un minore bisogno di protezione. Inoltre gli investitori devono essere avvertiti di questa possibilità di modifica. Gli investitori devono essere informati se l’autorità di vigilanza intende esigere una modifica. Essa non va però confusa con la procedura ordinaria di modifica del regolamento, nel cui ambito gli investitori dispongono di un diritto di opposizione entro un determinato termine nel caso del fondo di investimento contrattuale (art. 27 cpv. 3 LICol e art. 40 OICol).
Sezione 2: Condizioni di autorizzazione dei gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri
Art. 18 Capitale minimo e prestazione di garanzia
Art. 19 Elementi del capitale
Art. 21 Mezzi propri computabili
Art. 22 Deduzioni nel calcolo dei mezzi propri
Queste disposizioni poggiano fondamentalmente su quelle applicabili ai commercianti di valori mobiliari (cfr. art. 22 dell’ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari [OBVM]). L’entità del capitale minimo rispettivamente della prestazione di garanzia è stata ridotta perché i gerenti patrimoniali esplicano funzioni diverse e sono esposti a rischi diversi da quelli dei commercianti di valori mobiliari: diversamente dai commercianti di valori mobiliari essi non tengono conti o depositi della clientela.
La definizione di mezzi propri computabili si fonda da un canto su quella dell’articolo 15 OFI e d’altro canto sull’articolo 11a dell’ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (OBCR). Le disposizioni di entrambe queste ordinanze sono state armonizzate tra di loro.
Invece del solo goodwill, vanno dedotti in genere dai mezzi propri i beni immateriali, tranne il software (art. 22 lett. d).
Art. 20 Entità dei mezzi propri
Il presente articolo si basa da un canto sull’articolo 29 capoverso 3 OBVM, che consacra il cosiddetto principio di «base requirement». Il base requirement è destinato a garantire che l’esercizio ordinario del gerente patrimoniale sia proseguito anche in periodi di attività ridotta sui mercati e di entrate più esigue durante un certo lasso di tempo.
D’altro canto, dato che anche in caso di costi fissi elevati ai gerenti patrimoniali non vanno applicate esigenze in materia di mezzi propri più severe di quelle applicate alle direzioni del fondo, viene ripreso l’attuale limite superiore di mezzi propri (cap) di 20 milioni di CHF delle direzioni del fondo (art. 16 OFI).
Diversamente dall’OBVM – che parla di costi complessivi – il base requirement del presente articolo si riferisce unicamente ai costi fissi (dopo deduzione di determinati variabili di stipendio secondo il cpv. 3). Nel caso di un andamento cattivo degli affari – ossia quando i mezzi propri acquistano maggiore importanza – simili elementi di sti-
Luglio 2006 13 / 34