Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 31 pagine

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Riferimento/numero d’incarto: H371-1493

Lo smaltimento di singoli piccoli contenitori nel sacco dei rifiuti si applica solo ai privati e non alle imprese. Queste ultime devono continuare a poter dimostrare regolarmente lo smaltimento dei loro rifiuti speciali. Sono inoltre esclusi dallo smaltimento con il sacco dei rifiuti tutti i prodotti per cui l’ORRPChim prevede un obbligo di riconsegna, tra cui figurano le batterie, i prodotti fitosanitari e i biocidi. Siccome l’ORRPChim esclude anche le sostanze particolarmente pericolose, come indicato sopra, non vi è alcun pericolo per l’ambiente in base alle prescrizioni attuali per il trasporto di merci pericolose ADR/SDR.

La regolamentazione qui proposta (cpv. 2) consente una soluzione su misura per

l’utilizzazione di prodotti chimici e l’infrastruttura di smaltimento dei rifiuti attuali.

L’ottimizzazione delle vie di smaltimento permette di ridurre i costi della raccolta e del trattamento e l’onere per il commercio e i centri di raccolta dei Comuni. Chi getta nel sacco dei rifiuti un flacone di smalto per le unghie iniziato non commette un’azione illegale.

La nuova disposizione sarà concretizzata in un aiuto all’esecuzione, in modo da consentire ai Comuni di adeguare i loro promemoria con un onere contenuto.

Art. 12 Obblighi di notifica

Il nuovo capoverso 2 corrisponde al precedente capoverso 4, fatta eccezione per una modifica alla lettera c. Il motivo di questa modifica sta nel fatto che al momento della prima registrazione delle notifiche per il 2007 è emerso che in genere le imprese non sono in grado di indicare il metodo di smaltimento utilizzato in caso di trasferimento dei rifiuti. Per garantire che i rifiuti siano smaltiti correttamente è sufficiente che il destinatario sia abilitato, in virtù della sua autorizzazione, ad accettare i rifiuti. Le autorità esecutive non possono tuttavia verificarlo, poiché l’impresa fornitrice non deve indicare l’impresa di smaltimento a cui ha trasmesso i rifiuti. Nell’ambito del trasferimento dei rifiuti è quindi ora richiesto di indicare non più il metodo di smaltimento, bensì il destinatario con il suo numero d’esercizio.

All’articolo 12 manca un termine per l’inoltro delle notifiche degli altri rifiuti soggetti a controllo ricevuti, analogamente al termine per i rifiuti speciali. Per la notifica della ricezione di altri rifiuti soggetti a controllo si applica quindi ora lo stesso termine come per i rifiuti speciali: la notifica deve avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla fine dell’anno.

Oggi le imprese di smaltimento notificano trimestralmente i rifiuti speciali ricevuti esclusivamente mediante registrazione online nella banca dati dell’UFAM (VeVA-Online). La prima attuazione dell’obbligo di notifica annuale per gli altri rifiuti soggetti a controllo nel 2007 ha suscitato ancora alcune difficoltà iniziali in singoli settori. Si può però partire dal presupposto che anche in questi settori potrà essere utilizzata la forma elettronica della notifica. In singoli casi, i Cantoni possono immettere eventuali notifiche scritte delle imprese nella banca dati riscuotendo una tassa per l’onere corrispondente. È incontestato che per un’esecuzione efficace i dati devono essere disponibili in forma elettronica. In futuro sarà quindi ammessa esclusivamente la notifica elettronica.

Se le notifiche degli altri rifiuti soggetti a controllo ricevuti sono immesse nella banca dati VeVA-Online messa a disposizione dall’UFAM, i dati saranno accessibili sia ai Cantoni che all’UFAM. Il trasferimento delle notifiche dai Cantoni all’UFAM di cui all’articolo 12 capoverso 5 risulta quindi superfluo e obsoleto.

Capitolo 3: Traffico transfrontaliero di rifiuti

Sezione 1: Limitazioni all’esportazione e all’importazione

Art. 14

Secondo il nuovo articolo 14 capoverso 1 lettera a, in futuro saranno consentite esportazioni di rifiuti conformemente alla Convenzione di Basilea anche in Paesi della Comunità europea che non sono membri dell’OCSE. Questa disposizione rispecchia la decisione III/1 della terza Conferenza delle parti del settembre 1995. I rifiuti menzionati nella Convenzione di Basilea potranno essere esportati in Paesi dell’OCSE e della CE nonché in Liechtenstein.

11/31 312/2005-02218/01/03/07/H371-1493