Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 31 pagine
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Riferimento/numero d’incarto: H371-1493
Sezione 2: Esportazione
Le condizioni per l’autorizzazione all’esportazione che figuravano nei precedenti articoli 16 e 17 sono ristrutturate. Nell’ordinanza sono concretizzati alcuni requisiti sulla scorta della prassi esecutiva attuale. I principali elementi del precedente articolo 39 sono ora attuati
all’articolo 17.
Art. 16 Domanda
Secondo il nuovo articolo 16 capoverso 1 lettera c è previsto l’obbligo della forma elettronica per il modulo di notifica. Già oggi i moduli di notifica sono elaborati esclusivamente con l’applicazione web VeVA-Online messa a disposizione dall’UFAM. Questa prassi comporta perlopiù vantaggi sia per i richiedenti che per le autorità esecutive.
La nuova lettera b corrisponde sostanzialmente alla precedente lettera f. È stata eliminata l’ultima parte del periodo sulla conferma della validità dei contratti. Si parte dal presupposto che i contratti siano validi.
Le disposizioni CE relative al traffico transfrontaliero di rifiuti (regolamento CE n. 1013/2006), in vigore dal 12 luglio 2007, prevedono che l’esportatore inoltri sempre la domanda
all’autorità dello Stato esportatore. L’autorità verifica la completezza della domanda, chiede altri documenti, se del caso, e trasmette la domanda completa alle autorità competenti degli Stati di transito e di importazione interessati. L’autorità dello Stato esportatore autorizza l’esportazione una volta ricevuto il consenso delle altre autorità competenti. Il regolamento comprende disposizioni derogatorie per gli Stati membri dell’OCSE che non sono membri della CE, ma queste si applicano unicamente se i rifiuti sono riciclati. Nella pratica, ciò provoca spesso malintesi e notevoli ritardi nella procedura con un corrispondente onere scritto per l’UFAM e gli esportatori. Le domande sono spesso respinte senza essere trattate poiché le autorità subordinate all’estero aspettano che le procedure in Svizzera si allineino a quelle della CE. La procedura di notifica va quindi ravvicinata a quella della CE (cpv. 2 e 3).
L’armonizzazione dei processi riduce notevolmente l’onere amministrativo per le imprese svizzere. Gli esportatori svizzeri lamentano inoltre un crescente formalismo da parte delle autorità straniere, il che equivale in genere a una notevole perdita di tempo in un settore dai ritmi febbrili. In qualità di autorità federale, in genere l’UFAM è invece trattato con maggior premura; inoltre, nei casi gravi ha la possibilità di intervenire direttamente presso l’autorità nazionale dello Stato importatore, a tutto vantaggio delle imprese di smaltimento svizzere. La notifica alle autorità comporta tuttavia un onere nettamente maggiore per l’UFAM.
Art. 17 Condizioni per l’autorizzazione all’esportazione
La compatibilità ambientale era valutata osservando l’intera via di smaltimento già in base all’attuale prassi esecutiva. Il richiedente è ora obbligato espressamente a rivelare l’intera catena di smaltimento (lett. a). Se in vista del trattamento i rifiuti sono suddivisi in varie frazioni, occorre indicare le imprese a cui sono trasmesse le singole frazioni e il trattamento a cui sono sottoposte. La catena dei trattamenti termina con la fabbricazione di un prodotto o il deposito definitivo dei residui in una discarica a cielo aperto o sotterranea adeguata.
Se l’importatore si occupa unicamente del deposito intermedio, occorre rivelare e documentare tutte le vie di smaltimento che fanno capo al deposito intermedio. Il trasferimento alle imprese di smaltimento successive deve essere controllabile e dimostrato con delle prove dello smaltimento al termine della spedizione.
All’articolo 17 lettera d è riformulato il precedente articolo 16 capoverso 1 lettere c e d. A titolo complementare sono concretizzati i requisiti del precedente articolo 39.
Variante 1: la Convenzione di Basilea chiede alle parti di adottare misure adeguate per trattare i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente e, nei limiti del possibile, entro i confini nazionali (art. 4 (2) b). Questa richiesta è ripresa anche all’articolo 30 capoverso 3 LPAmb. Negli scorsi anni, la Svizzera ha quindi creato un’infrastruttura sufficiente con ingenti investimenti, an-
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