Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 31 pagine
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Riferimento/numero d’incarto: H371-1493
Ordinanza in vigore Modifica proposta
19 01 14 [rs] Ceneri leggere eccetto quelle 19 01 14 Ceneri leggere eccetto quelle
di cui al codice 19 01 03 di cui al codice 19 01 03
Originariamente si partiva dal presupposto che tutte le ceneri leggere degli impianti
d’incenerimento dei rifiuti rientrassero tra i rifiuti speciali a causa del prevedibile inquinamento. Per semplicità, entrambi i codici dell’elenco europeo dei rifiuti corrispondenti sono quindi stati contrassegnati come rifiuti speciali. Vi sono tuttavia ceneri leggere di impianti
d’incenerimento dell’industria della carta che soddisfano i criteri per i materiali inerti e possono essere utilizzate nei cementifici. Non si tratta di rifiuti speciali. La designazione rifiuti speciali va pertanto eliminata alla voce corrispondente.
Ordinanza in vigore Modifica proposta
19 10 98 [rc] Cascami e rottami nonché materiale raccolto sui veicoli
I cascami e rottami sono prodotti durante la frantumazione di rifiuti metallici. Per materiale raccolto sui veicoli s’intendono i residui che restano nei veicoli durante il trasporto di rottami metallici. Si tratta di una miscela di componenti minerali, organiche e metalliche. Di norma, la presenza di inquinanti è inferiore rispetto ai rifiuti frantumati non metallici (“RESH”, codice 19 10 03). La classificazione sotto gli altri rifiuti soggetti a controllo permette ai Cantoni un miglior controllo sulla fine di questi rifiuti.
Ordinanza in vigore Modifica proposta
20 01 21 [rs] Tubi fluorescenti e altri rifiuti 20 01 21 [rs] Lampade fluorescenti
contenenti mercurio
20 01 94 [rs] Rifiuti contenenti mercurio eccetto quelli di cui al codice 20 01 21
Molte imprese di smaltimento (ad esempio i centri di raccolta comunali) possono accettare solo lampade fluorescenti. Per il rilascio dell’autorizzazione allo smaltimento è pertanto opportuno che il codice corrispondente si limiti alle lampade fluorescenti. Per gli altri rifiuti contenenti mercurio prodotti dalle economie domestiche e dall’artigianato deve essere introdotto un nuovo codice.
31/31 312/2005-02218/01/03/07/H371-1493