Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/numero d’incarto: H371-1493
1.4 Criteri per l’autorizzazione all’esportazione e all’importazione di rifiuti da parte dell’UFAM a) Esportazione
Secondo l’articolo 30 LPAmb, i rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale. Il termine di “ragionevole” è vago e va quindi concretizzato a livello di ordinanza.
Come finora, in via di principio lo smaltimento di rifiuti urbani, scorie dell’incenerimento dei rifiuti o fanghi di depurazione nonché rifiuti edili combustibili non selezionati deve avvenire entro i confini nazionali. Per questi rifiuti di massa è così garantita la necessaria sicurezza dello smaltimento, che fa parte della dotazione di base di uno Stato, come la rete stradale, l’infrastruttura delle telecomunicazioni o il corpo dei pompieri. Se la Svizzera optasse per una forte dipendenza dalle esportazioni, in caso di modifica delle disposizioni all’estero o addirittura di pandemia potrebbero verificarsi stati caotici, pericolosi per la salute, come è avvenuto recentemente nella regione di Napoli. Per la Svizzera, che non fa parte della CE, inoltre,
l’autodeterminazione in materia di gestione dei rifiuti sarebbe fortemente limitata e dipendente dalle disposizioni della CE. Devono restare possibili deroghe, e cioè esportazioni, se:
– non è possibile uno smaltimento rispettoso dell’ambiente entro i confini nazionali (ad e-
sempio strozzature temporanee delle capacità);
– lo smaltimento è disciplinato contrattualmente tra i Cantoni di confine e la regione stranie-
ra limitrofa (collaborazione transfrontaliera regionale);
– contemporaneamente alla domanda di importazione di rifiuti urbani destinati
all’incenerimento è stata chiesta e approvata dall’autorità straniera competente la ripresa delle scorie risultanti.
Il presente disegno di ordinanza contempla anche una seconda variante, in base a cui oltre ai rifiuti di massa menzionati sopra devono essere smaltite entro i confini nazionali anche le quasi 500 000 tonnellate di legno usato attualmente esportate. Le attuali capacità degli IIRU potrebbero così essere utilizzate appieno per il trattamento termico di questi rifiuti. Lo sfruttamento energetico del legno usato entro i confini nazionali è auspicabile anche nell’ottica della politica svizzera in materia di CO2. D’altro canto sarebbe però rimesso in dubbio il primato del riciclaggio, perseguito finora, e sarebbero generati costi di smaltimento supplementari per l’edilizia, stimati a 25-30 milioni di franchi all’anno.
Gli altri rifiuti, in particolare i rifiuti speciali, possono essere esportati solo se il loro smaltimento all’estero rispetta almeno i requisiti svizzeri. Qui all’UFAM è attribuita espressamente la competenza di controllare l’intera via di esportazione fino al riciclaggio o al deposito finale completo. Con la revisione dell’ordinanza del 5 aprile 2000 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati è inoltre riscossa una tassa anche sul conferimento in discarica di materiali residui del trattamento di rifiuti esportati. Sono così create “armi pari” per chi smaltisce in Svizzera e chi esporta. L’attuale prassi in base a cui un’esportazione di questi rifiuti è “ragionevole” solo se i costi dello smaltimento all’estero sono inferiori almeno del 30 per cento si è rivelata difficile e spesso anche ingiusta in sede di esecuzione. Molte imprese sono infatti in grado di presentare offerte molto vantaggiose per raggiungere la piena utilizzazione
dell’impianto o lasciare inutilizzata la capacità disponibile.
b) Importazione
L’importazione di rifiuti va autorizzata se lo smaltimento in Svizzera è equivalente o migliore dal profilo ecologico rispetto allo smaltimento all’estero. Come finora, il Cantone interessato deve dare il suo consenso in relazione alla compatibilità ambientale e alla capacità. Ovviamente, gli altri requisiti procedurali dell’OTRif devono essere soddisfatti per le singole domande, come finora. In analogia con l’esportazione, per principio deve essere vietata anche l’importazione di rifiuti destinati direttamente a discariche sotterranee. Dal profilo ecologico è assurdo importare rifiuti da lontano per depositarli in Svizzera senza alcun trattamento. Inoltre oggi è molto difficile, tecnicamente e politicamente, trovare ubicazioni adatte per nuove
5/31 312/2005-02218/01/03/07/H371-1493